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Amministrazione di sostegno e cure mediche

Amministrazione di sostegno e cure mediche.

amministratore di sostegno e cure mediche
Amministrazione di sostegno e cure mediche, cosa può fare?

Nel nostro ordinamento giuridico la salute è riconosciuta come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività.
Paritetico ed altrettanto inviolabile è il diritto alla liberta personale, tanto che nessuno può essere sottoposto senza volerlo a trattamento sanitario, se non nei casi previsti dalla legge.
Entra allora in gioco il concetto di consenso informato, ossia il diritto riconosciuto ad ogni persona di ricevere innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento sanitario e sulle sue conseguenze e i suoi rischi.
Alla stregua di tale informazione, la persona interessata potrà prestare il proprio consenso al trattamento ed in qualsiasi momento, liberamente, ritirare tale assenso.

Ovviamente la manifestazione del consenso deve essere legata ad una capacità del soggetto a determinarsi.

Fatto salvo, sempre e comunque, l’obbligo di coinvolgimento ed informazione di qualsiasi soggetto incapace nella procedura sanitaria a cui deve essere sottoposto, allorquando esso non abbia la capacità di dare consenso ad un intervento, questo non può essere effettuato senza l’autorizzazione del suo rappresentante, di un’autorità o di una persona o di un organo designato dalla legge (Convenzione di Oviedo).

Il nostro ordinamento prevede alcune misure di protezione di soggetti privi in tutto o in parte di autonomia.
Tra queste, oltre a interdizione ed inabilitazione, vi è l’amministrazione di sostegno.
Quindi vi è l’amministratore di sostegno anche per le cure mediche.
Tale assitenza può essere riconosciuta a chi, per infermità, menomazione psichica o fisica, si trovi nell’impossibilità, anche temporanea o parziale, di provvedere ai propri interessi.

La figura dell’amministratore di sostegno non ha incarichi tassativamente e preventivamente fissati dalla legge, ma saranno di volta in volta individuati dal Giudice Tutelare, caso per caso, come un “abito su misura”.
Tra questi poteri può sussistere quello di prestare il consenso informato al trattamento sanitario: quello, cioè, senza il quale, un soggetto non in grado di determinarsi validamente non può essere sottoposto ad interventi sulla sua persona (fatte salve ipotesi attinenti allo stato di necessità, di cui non trattiamo in questa sede).

A donor is wheeled to an operating room
L’amministratore di sostegno deve sempre agire nell’interesse del beneficiario anche per le cure mediche

Più arresti giurisprudenziali hanno confermato la validità di tale tipo di consenso manifestato dall’amministratore di sostegno, se investito di preciso potere.
Anzi.
Una recente pronuncia del Tribunale di Modena sull’amministratore di sostegno e cure mediche, ha statuito che “quando il paziente difetta di capacità di autodeterminazione, non essendo possibile porre in essere atti costrittivi del suo volere, se non nei limiti di legittimità di un eventuale t.s.o., la dimissione ospedaliera ed il trasferimento in altro luogo di cura possono essere disposti unicamente da un sostituto/rappresentante legittimamente nominato” dal giudice tutelare, nella specie dall’amministratore di sostegno.
Si ricordi: la decisione di quest’ultimo dovrà essere presa nell’esclusivo interesse del beneficiario e tenendo sempre in assoluto conto dei suoi bisogni e delle sue aspirazioni.

La pronuncia: Trib. Modena Sez. II, 18/03/2016

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