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Obbligo restituzione beni donati da parte degli eredi: una collazione indigesta

 

 

Collazione ereditaria. la restituzione beni donati da parte degli eredi.

 

 

Non accettare quello che non puoi restituire.
(H. I. Khan)

 

 

Lo avevamo detto (post 1, 2): la donazione effettuata agli eredi necessari costituisce un anticipo di eredità. Si presume, cioè, che il de cuius, con le liberalità fatte in vita, abbia semplicemente voluto compiere delle attribuzioni patrimoniali gratuite in anticipo sulla futura successione.


Si evita, così, che per effetto delle donazioni poste in essere dal defunto prima della morte, gli eredi conseguano in definitiva più o meno di quanto sia loro dovuto in funzione dell’entità delle rispettive quote.


Per rendere effettivo il rispetto di questo equilibrio, il legislatore ha disciplinato l’istituto della collazione (737 e ss cc), che consiste nel conferimento, nella massa ereditaria, di beni o di valori ricevuti in vita dal defunto a titolo di liberalità, da parte dei figli o del coniuge.

 


Andiamo con ordine.

 

 

collazione ereditaria

 


Chi sono i soggetti tenuti a restituire le donazioni?


L’obbligo di conferimento è in capo solamente ai congiunti più stretti del defunto: i figli ed il coniuge, purchè, ovviamente, abbiano accettato l’eredità e siano, quindi, coeredi.


La collazione opera solamente nei rapporti interni tra queste categorie di soggetti – figli e coniuge – e non attiene quelli concernenti altri soggetti, ad esempio altri eredi con differente grado di parentela o addirittura non parenti, i quali, pertanto, non potranno trarre vantaggi da tale istituto.


Se, conseguentemente, vi dovesse essere concorso tra parenti tenuti alla collazione ed altri che non fossero tenuti, si dovranno operare due distinte masse: quella che contenga i conferimenti donativi e quella senza tali apporti, riguardando, la prima, i soli figli e coniuge, l’altra tutti gli altri coeredi.

 

Quali donazioni comprende la collazione e quali sono escluse?

 

Rientrano nell’obbligo di conferimento tutte le donazioni, dirette (ossia avvenute tramite formale contratto predisposto con atto pubblico alla presenza di due testimoni) oppure indirette, vale a dire realizzate tramite altre modalità, che abbiano comunque l’effetto di comportare l’arricchimento del beneficiario e il corrispettivo impoverimento del donante.


Si precisa che rientra nella collazione qualunque tipo di bene, mobile o immobile.

 

conferimento per imputazione

 

Per espressa previsione di legge, art. 738 cc, non sono soggette a collazione le donazioni di modico valore fatte al coniuge, tenuto tuttavia conto delle condizioni economiche del donante e del numero delle liberalità intercorse.
Ancora, l’erede non è tenuto a conferire le donazioni fatte ai suoi discendenti o al coniuge, ancorché succedendo a costoro ne abbia conseguito il vantaggio (739 cc).


Non sono soggette a collazione le spese di mantenimento e di educazione e quelle sostenute per malattia, né quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze.

Le spese per il corredo nuziale e quelle per l’istruzione artistica o professionale sono soggette a collazione solo per quanto eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del defunto.

 

Come avviene il conferimento delle donazioni?

 

La collazione di un bene immobile si fa o col rendere il bene in natura – ossia materialmente mettendolo a disposizione dei coeredi – o con l’imputarne il valore alla propria porzione, a scelta dell’erede donatario.


Se l’immobile è stato alienato o ipotecato, la collazione si fa soltanto con l’imputazione.


Ai fini della stima del valore dell’immobile sarà necessario fare riferimento al momento dell’apertura della successione.


Se, tuttavia, il coerede donatario abbia nel frattempo effettuato delle migliorie al bene immobile da stimare, il valore di queste andrà dedotto in suo favore dall’onere di conferimento.


Al contrario, qualora l’immobile abbia accusato deterioramenti dovuti a colpa del donatario, questi dovrà conferire il relativo rimborso.


Per quanto riguarda i beni mobili, la collazione si fa soltanto per imputazione, sulla base del valore che essi avevano al tempo dell’aperta successione con riguardo allo stato in cui si trovano dopo essere state nel frattempo utilizzate.

 

 

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La collazione del danaro donato si opera prendendo una minore quantità del danaro che si trova nell’eredità. Quando tale danaro non basta e il donatario non vuole conferire altro danaro o titoli dello Stato, sono prelevati mobili o immobili ereditari, in proporzione delle rispettive quote.

 

Dispensa dalla collazione e rinuncia alla collazione.


Il donante, al momento dell’attribuzione o anche in sede testamentaria o con separato atto, può dispensare dal conferimento il donatario.


In tal caso la dispensa avrà l’effetto di esonerare il coerede dalla restituzione del bene o del valore del bene nei soli limiti della quota disponibile (art 737 cc). Solamente l’eccedenza rispetto a tale quota dovrà essere restituita alla massa ereditaria.


Gli eredi possono anche rinunciare ad avvalersi della collazione.


La Corte di Cassazione ha ritenuto che i coeredi siano nella piena facoltà di procedere alla divisione tra loro dell’asse ereditario senza applicare le disposizioni che regolano l’istituto. Deve infatti rilevarsi il carattere dispositivo delle norme che regolano l’ istituto e la correlativa mancanza di un divieto giuridico (Cass. Civ 22911/2017)




Due precisazioni conclusive.


Affinchè si possa dare luogo alla collazione è necessario che il defunto abbia lasciato una pur minima disponibilità di beni al momento della morte, tale da creare la comunione ereditaria tra i successori.
Se, infatti, l’asse sia stato esaurito con donazioni in vita e conseguentemente manchi un relictum, non si avrà luogo ad alcuna divisione e nemmeno alla collazione che in essa trova presupposto. Si tratterà solamente di valutare l’esperibilità di eventuale azione di riduzione per gli eredi che siano stati lesi nella propria quota di legittima.

 

 restituzione donazioni collazione
Obbligo restituzione beni donati da parte degli eredi: la collazione ereditaria


Parimenti non si avrà luogo alla collazione allorquando il testatore abbia provveduto ad assegnare non già quote del proprio patrimonio, bensì singoli beni, evitando così la formazione della comunione ereditaria.


Si potrà evitare la collazione e trattenere quanto ricevuto in donazione, rinunciando all’eredità, precludendo in tal modo la possibilità d’ instaurazione della comunione ereditaria.

 

 

 

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