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Pagamento retta casa di riposo: no a criteri difformi da ISEE

Pagamento retta casa di riposo: non sono ammessi calcoli di reddito non conformi alle previsioni ISEE.

Un grazie alla collega Avv. Stefania Cerasoli per il prezioso contributo.

È illegittima la scelta dei Comuni di determinare la quota della propria compartecipazione alla retta relativa al ricovero di una persona con disabilità facendo riferimento a parametri economici ulteriori rispetto a quelli che già rientrano nel calcolo dell’Isee.

Questo è quanto ha stabilito il TAR Veneto con la sentenza n. 303/2019.

La fattispecie riguardava una persona con disabilità in condizione di handicap grave ed invalida al 100% che, tramite i servizi socio-sanitari locali, era stata inserita presso una comunità alloggio per poi essere trasferita, a causa dell’aggravarsi della sua condizione e dell’aumento del bisogno assistenziale, in una RSA.

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Se inizialmente il Comune aveva disposto l’integrazione parziale della retta, con successivo provvedimento aveva comunicato la chiusura del contributo economico motivando il tutto sulla base dell’assunto che “dal modello ISEE 2018” sarebbero risultati “provvidenze e disponibilità di beni mobili che gli permettono di provvedere autonomamente al pagamento della retta alberghiera per l’ospitalità presso la RSA.

Occorre precisare, infatti, che nel frattempo la persona con disabilità aveva ereditato dal padre la quota di 1/6 del patrimonio mobiliare ed immobiliare motivo per cui il suo ISEE nel 2018 era passato da Euro 1.195,13 ad Euro 11.324,27.

Ai sensi del regolamento comunale impugnato, quindi, dal 1 giugno 2018 veniva disposta la chiusura del contributo in favore dell’utente “essendo questi in grado di provvedervi autonomamente senza pregiudicare la sua permanenza in RSA.”.

Pertanto il Comune, che prima si era accollato parte della retta, viene ad azzerare la propria quota di compartecipazione accollando in toto all’utente il costo della retta di residenzialità.

calcolo isee casa di riposo
pagamento retta casa di riposo: no a criteri avulsi da Isee

Il TAR Veneto, con la sentenza in commento, ha riconosciuto che il Regolamento del Comune sia illegittimo nella parte in cui contiene criteri avulsi dall’ISEE, in contrasto con la normativa in materia ed, in particolare, poichè:

  • conteggia nelle disponibilità economiche del disabile tutti i beni mobili, tra le quali le somme depositate sul conto corrente che, invece, sono già considerate come componente di calcolo dell’ISEE, secondo i parametri stabiliti dal DPCM n. 159/2013;
  • conteggia in toto nelle disponibilità economiche del disabile anche le somme riconosciute a titolo di pensione di invalidità civile e indennità di accompagnamento, che, invece, l’art. 2-sexies del Decreto Legge n. 42/2016 esclude dal calcolo dell’ISEE;
  • determina in maniera del tutto astratta, nella misura di 150 euro mensili l’importo forfettario per quelle che vengono definite “piccole spese personali”, senza riconoscere, invece, la possibilità di considerare anche le spese effettivamente sostenute dalla persona con disabilità

Alla luce di quanto esposto è stata ritenuta ricorrente l’illegittimità del regolamento del Comune (e, quindi, del provvedimento di chiusura del contributo comunale che ne costituisce attuazione) nella parte in cui l’ente, “se pure ha tenuto conto dell’ISEE nella fissazione del tetto per l’accesso alla contribuzione, ha, poi, individuato i criteri per la determinazione dell’entità del contributo comunale (e, quindi, per differenza, della parte di retta che resta a carico del disabile) in maniera del tutto avulsa dall’ISEE, in contrasto con il quadro normativo di riferimento”.

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