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Per aprire una finestra è necessario il permesso di costruire

 

Per aprire una finestra è necessario il permesso di costruire.

 

E’ quanto stabilisce il TAR Lazio in una recente sentenza (n. 7818 del 17 giugno 2019) dove ha affrontato il caso di un condominio che aveva realizzato una porta sul prospetto posteriore del fabbricato, con affaccio sul cortile interno, di accesso secondario al medesimo. Il Comune ne aveva ordinato la demolizione perché la porta era stata realizzata senza preventivo permesso di costruire.

 

Per aprire una finestra è necessario il permesso di costruire

 

Il TAR ha rilevato che l’apertura di porte e di finestre sul prospetto di un edificio va sempre qualificato come intervento di ristrutturazione edilizia comportante modifica dei prospetti, assoggettato (tuttora) al regime del permesso di costruire ai sensi dell’art. 10, primo comma, lett. c), del D.P.R. 6 Giugno 2001 n. 380.

 

Quest’ultimo articolo, in effetti, stabilisce che costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:

gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.

 

 


Da notare però che nella norma in esame la modifica dei prospetti è collegata all’intervento che porti ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Se si modifica solo il prospetto e non il fabbricato quanto stabilisce il TAR sembra eccessivo.


Infatti, va notato che ai sensi dell’art. 22 del Testo Unico Edilizia possono essere realizzati tramite scia gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) del DPR 370/2001 che comprende anche gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria del fabbricato preesistente.

Se, dunque, tramite semplice Scia è ora possibile addirittura demolire e ricostruire un fabbricato, non pare condivisibile che per l’apertura di una finestra sia necessario il permesso di costruire.

 

 

Per una consulenza da parte degli Avvocati Berto attinente la problematica se

Per aprire una finestra è necessario il permesso di costruire

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