Skip to main content

piano casa e deroga agli strumenti urbanistici

Piano casa e deroga agli strumenti urbanistici.

Quali previsioni dello strumento urbanistico comunale possono essere derogate con il Piano casa?

A questa domanda ha  risposto il  TAR Veneto che, in una recente sentenza (la numero 219 del 2018), ha chiarito quali previsioni della normativa edilizia comunale possono essere derogate con il piano casa.

Come noto, l’art. 6 della LR 14/2009 prevede che “le disposizioni della presente legge di carattere straordinario prevalgono sulle norme dei regolamenti degli enti locali e sulle norme tecniche dei piani e regolamenti urbanistici contrastanti con esse.

piano casa e deroga dagli strumenti urbanistici
Piano casa e deroga agli strumenti urbanistici: possibile solo per i parametri edilizi di superficie, volume, altezza e distanza, anche dai confini

Nel caso preso in esame dal TAR i ricorrenti avevano presentato ad un Comune un progetto che, in applicazione della normativa sul piano casa, prevedeva delle deroghe al piano degli interventi. Piano che indicava esattamente il sedime dell’edificio da realizzare e dell’area da destinare a standard ammettendo solo modeste modifiche alla localizzazione della sagoma prevista.

In particolare, il progetto presentato dai ricorrenti prevedeva una maggiore volumetria e l’occupazione di gran parte dell’area che il piano degli interventi destinava a servizi pubblici.

Il TAR ha chiarito che le norme del piano casa sono di stretta interpretazione nel senso che la deroga ha ad oggetto esclusivamente i parametri di regolamento o di piano che fissano la quantità di volume o di superficie. Altre tipologie di deroga sono astrattamente possibili solo se siano specificamente previste dalla legge regionale”

Lo stesso articolo delle legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, chiarisce sempre il TAR Veneto, che reca un’interpretazione autentica della legge regionale sul piano casa, rafforza tale conclusione. Infatti, tale articolo indica espressamente quale debba intendersi per il legislatore l’oggetto e la latitudine della deroga (riferita “ai parametri edilizi di superficie, volume, altezza e distanza, anche dai confini, previsti dai regolamenti e dalle norme tecniche di attuazione di strumenti urbanistici e territoriali).

Così il TAR ha respinto il ricorso rilevando che, in mancanza di norma nella legge sul piano casa che consenta di derogare alle destinazioni d’uso e alle funzioni impresse a singole aree dal piano degli interventi non è possibile ipotizzare una loro derogabilità.

Andrea Berto

Per una consulenza in materia di piano casa e deroga agli strumenti urbanistici, clicca qui.

Condividi l'articolo sui social