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Piano casa ed edifici crollati

Piano casa ed edifici crollati: possibile l’applicazione?  A questa domanda il TAR Veneto ha recentemente risposto di .

Secondo il giudice amministrativo (sentenza n. 1063 dell’8 novembre scorso) per la normativa regionale sul piano casa un edificio crollato può essere considerato come esistente.

Il giudice, al riguardo, ha osservato che “la problematica relativa alla nozione di nella prospettiva del legislatore regionale del piano casa rileva ai fini dell’applicabilità agli edifici in corso di realizzazione, perché la legge piano casa si applica agli edifici esistenti alla data del 31 ottobre 2013”.

In quest’ottica, la circolare regionale n. 1 del 13 novembre 2014, ha precisato che, in mancanza di una definizione nella legge della nozione di “edificio esistente” alla quale riferirsi, è possibile in via analogica riferirsi all’elaborazione giurisprudenziale intervenuta in materia di condono che ha precisato che, per considerarsi esistente, l’edificio deve essere perlomeno caratterizzato dalla presenza delle strutture portanti e della copertura, mentre non è richiesta l’agibilità”.

Tuttavia, come visto, tutti questi aspetti attengono in modo espresso all’applicabilità della legge sul piano casa rispetto agli immobili in corso di realizzazione: mentre mancano specifiche previsioni inerenti la diversa problematica attinente all’eventuale utilizzabilità di edifici crollati o demoliti”.

Rispetto a questi ultimi, in mancanza di disposizioni regionali di segno diverso, è pertanto condivisibile la tesi che ritiene applicabile agli edifici crollati o demoliti il medesimo regime previsto dall’art. 3, comma 1, lett. d), del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazione che, in via generale, qualifica come interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, a condizione che “sia possibile accertarne la preesistente consistenza”.

piano casa ed edifici crollati
Piano casa ed edifici crollati: possibile l’applicazione se ne è appurabile la precedente consistenza.

Nel caso di specie, osserva il TAR, che “dalla documentazione fotografica allegata alla pratica edilizia che rappresenta il manufatto come era in origine e dalle mura perimetrali e dai pilastri rimasti, trattandosi di un edificio adibito a magazzino dalla struttura regolare essendo a pianta rettangolare con unica falda inclinata di copertura, è stato possibile ricostruire con esattezza la sagoma, la superficie ed il volume originari, e pertanto l’immobile, alla luce del combinato disposto tra la normativa statale sopravvenuta che ha ridefinito la nozione di ristrutturazione e quella regionale sul piano casa legittimamente è stato considerato come “esistente” ai fini dell’applicazione della normativa sul piano casa”.

In conclusione, secondo il TAR, bisogna distinguere tra edifici in corso di realizzazione che si considerano come “esistenti” se hanno almeno le strutture portanti e la copertura ed edifici crollati o demoliti che, ai fini dell’applicazione del piano casa, sono considerati esistenti se è possibile accertarne la preesistente consistenza.

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