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Piano casa: sulle distanze interviene l’interpretazione autentica della Regione

Piano casa: qualche chiarimento sulle distanze.

piano casa
Piano casa: le distanze

La Regione Veneto prende le mosse dalle interpretazioni – rimeditazioni del Tar  Veneto in materia di distanze dal confine nell’ambito di ampliamenti conseguenti al piano casa.

Come è noto, la Legge Regionale n. 14/2009, allo scopo di promuovere misure per il sostegno del settore edilizio, ha consentito l’ampliamento di edifici esistenti al 31 ottobre 2013 in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, ivi compresi i piani ambientali dei parchi regionali nei limiti del 20 per cento del volume, o della superficie e comunque fino a 150 metri cubi per gli edifici residenziali unifamiliari da destinarsi a prima casa di abitazione.

Per gli ampliamenti rimanevano  “salve le disposizioni in materia di distanze previste dalla normativa statale vigente”.

L’interpretazione che ne conseguiva era che fossero derogabili le disposizioni non statali in materia di distanze.

Interpretazioni suffragate da un florilegio di sentenze del Tribunale amministrativo Regionale (Tar Veneto, Sez. II, 6 febbraio 2014, n. 151; 24 ottobre 2013, n. 1213; 13 giugno 2013, n. 835;  21 ottobre 2010, n. 5694).
In una recentissima pronuncia, riportata da questo sito al seguente link http://www.avvocatibertovicenza.it/distanze-il-piano-casa-non-deroga-alle-distanze-dai-confini/ , il Tar aveva dato l’altolà a siffatte argomentazioni, e con un revirement totale aveva rimeditato le precedenti pronuncie, arrivando a negare la legittimità di costruzioni derogatorie dagli strumenti urbanistici locali, pur in applicazione del piano casa.

Ebbene, la Regione Veneto, con la Legge R. n. 30 del 30 dicembre 2016- Collegato alla legge di stabilità regionale 2017 – ha stabilito l’auspicata chiarezza, fornendo un’interpretazione autentica della legge sul punto e precisando, una volta per tutte,  che “Le norme di deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti Piano casa le distanzeurbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali” di cui alla legge sul piano casa “devono intendersi nel senso che esse consentono di derogare ai parametri edilizi di superficie, volume, altezza e distanza, anche dai confini, previsti dai regolamenti e dalle norme tecniche di attuazione di strumenti urbanistici e territoriali”  fermo restando quanto previsto dalla legislazione di emanazione statale”.

Non solo “Gli eventuali provvedimenti di rigetto o di annullamento emessi dal comune sulla base di una interpretazione degli articoli 2, comma 1, 6, comma 1, e 9, comma 8, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, diversa da quella indicata al comma 1, sono riesaminati alla luce di quanto previsto dai medesimi”.

 

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