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Pubblica o privata? il contrasto sulla scelta della scuola dei figli

 

 

Contrasto sulla scelta della scuola dei figli: come va risolto?

 

 

Se pensate che l’istruzione sia costosa, provate l’ignoranza.
(Anonimo)

 

 


In sede di separazione o divorzio l’affidamento condiviso è la regola, salvo eccezioni, nel caso ciò non fosse corrispondente al prevalente interesse dei figli.


Tale regime implica che i genitori abbiano la medesima dignità decisionale in merito alle scelte più importanti da compiere per i figli: le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli (art 337 ter cc) .


Avete letto? Anche le scelte relative all’istruzione debbono avvenire congiuntamente.


In caso di contrasto sulla scelta della scuola dei figli tra genitori non prevarrà la posizione dell’uno sull’altro; si andrà dal giudice che dirimerà il conflitto e, nel caso, assumerà la decisione.


Una delle più frequenti divergenze tra padre e madre riguarda non già e non tanto l’ubicazione della scuola che frequenterà il figlio (vicino a me o a te?), quanto la tipologia: pubblica o privata?


Chi scrive non vuole aprire dibattiti su quale sia migliore. Non basterebbero fiumi di pagine per venirne a capo o per fare un bilancio tra i rispettivi pro e contro.


Certo è che il giudice dovrà risolvere il contrasto sulla scelta della scuola dei figli con una decisione, a favore della pubblica o di quella paritaria.

 

 

contrasto genitori scuola pubblica o privata

 


Una recente pronuncia del tribunale di Modena (19 agosto 2020) è paradigmatica.


I genitori litigano sulla scuola media alla quale iscrivere la figlia.

Mamma vorrebbe continuare il percorso alla privata, già intrapreso alle elementari. Il papà opterebbe per quella pubblica, asserendo sia più adeguata per una “una socializzazione normale e ingresso nel mondo ordinario”, evitando quindi “situazioni di vita selettive”.


Al giudice è arrivata la patata bollente.


Il Tribunale emiliano ha optato per dare ragione al padre: scuola pubblica, quindi.


E’ questa la destinazione naturale che lo stato mette a disposizione di tutti i minori e della quale si presume la capacità di fornire idonea istruzione.


Vi è dell’altro: la scuola paritaria ha un costo che quella pubblica non ha.


Inoltre, il tipo di disciplina e di orientamento che viene impartito – vuoi a livello didattico, vuoi relativamente all’inclinazione religiosa, culturale ed educativa – è particolare e, conseguentemente, per essere perseguito deve essere oggetto di convergenza decisionale dei genitori, in difetto della quale non sarà dato al giudice sostituirsi, optando per una scelta diversa dall’offerta istituzionale.


Interessanti anche le ulteriori motivazioni indicate dal Tribunale modenese a sostegno della propria decisione.


La mamma sostiene che la figlia abbia diritto a continuare il percorso educativo presso la paritaria, intrapreso alle elementari? Un’impostazione didattica può essere reputata consona per una determinata età dei figli e non necessariamente per altra.


Il padre precedentemente aveva aderito alla scuola privata primaria? Non deve essere vincolato a tale orientamento per il proseguo della crescita della figlia fino alla conclusione degli studi universitari.


La bimba ha manifestato preferenza ad andare alla paritaria? Se ha meno di 12 anni potrebbe non avere le necessarie conoscenze per prescegliere una offerta formativa in luogo di un’altra.


La scuola pubblica avrebbe un numero di alunni superiore a quella privata? Le classi, di media, sarebbero formate da circa 25 alunni, un numero più che gestibile dal personale scolastico.


Le amichette delle elementari si sono iscritte (quasi) tutte alla scuola paritaria? Se sono amiche, rimarranno tali anche al di fuori del contesto scolastico; anzi: la bimba potrà fare nuove conoscenze, spronandosi a superare le “fisiologiche timidezze” legate all’età.


Alla privata si studia una lingua in più rispetto alla scuola pubblica? Se alla madre interessa far studiare alla figlia anche lo spagnolo, o il francese, o tedesco oltre all’inglese, può benissimo iscriverla ad un corso nel dopo scuola.


Sono convinto che i fautori della scuola paritaria potranno addurre ragioni di ordine opposto a quelle scandite nella sentenza che abbiamo riportato.

 

il contrasto sulla scelta della scuola dei figli. In assenza di accordo tra genitori, decide il giudice

 

 


Per completezza, rilevo come siano intervenute anche statuizioni di segno opposto, tutte volte a sottolineare come non sia possibile, a priori, stabilire la prevalenza di una scelta didattica sull’altra, ma, piuttosto, vada posto in risalto quale orientamento possa essere più corrispondente alle inclinazioni ed alle aspirazioni dei figli, nella loro cornice assolutamente specifica ed individuale.

 

 

E’ interessante annotare anche le conseguenze che possono derivare al genitore che, volendo giocare di forza, iscriva il figliolo ad una scuola, dichiarando in tale sede, con una bugia, che anche l’altro genitore sia d’accordo.

Si tratta di un reato vero e proprio, sanzionato dall’art. 483 cp, alla rubrica “falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”.

Anche l’art 76 del dpr 445/2000 punisce “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico”.

Ebbene, venendo a statuire proprio su un caso che riguarda questa fattispecie, la Corte di Cassazione ha ritenuto non ricorrere i presupposti per attribuire alla dichiarazione mendace di un genitore la valutazione di “particolare tenuità del fatto”, che avrebbe potuto portarne all’assoluzione, se effettuata in un contesto di elevata conflittualità dei coniugi, tale da  aumentare ancor di più l’intensità del dolo del soggetto che ha confezionato e utilizzato la falsa attestazione, anche a discapito dell’interesse di un minore.

 

 

 

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