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Pubblicare foto dei figli minori sui social: deve esserci il consenso dei genitori.

 


Non è possibile pubblicare foto dei figli minori sui social se i genitori siano dissenzienti.


I bambini sono senza passato ed è questo tutto il mistero dell’innocenza magica del loro sorriso.
(Milan Kundera)

 


I bambini sono senza passato, sono fogli bianchi, immacolati, senza malizia, senza pregiudizi, senza ambiguità.


Proprio tale loro caratteristica crea un fascino particolare, che si cerca di fissare, cristallizzare nella memoria, anche tramite immagini, foto che lascino traccia di qualcosa che è stato e che mai più sarà.

Il problema – definiamolo tale, ma per alcuni è tutt’altro – è che ai giorni d’oggi si è portati a condividere le proprie emozioni, i propri orgogli, gli attimi significativi della vita quotidiana su portali telematici, forum d’incontri, social network, affinchè una moltitudine di persone possa cogliere ed apprezzare attimi che, una volta, erano riservati alla nostra intimità ed erano confinati nelle cerchia ristretta dell’ambito familiare.

Veniamo al dunque.

 

 

foto minorenni social

 

E’ possibile pubblicare foto dei figli minori sui social senza alcuna accortezza specifica, o è necessario che vi sia l’accordo dei genitori su tale iniziativa?

 

Ce lo chiediamo partendo da un esempio, che– guarda caso – è stato oggetto di una recentissima pronuncia del Tribunale di Rieti.

Moglie e marito separati, con figli.


Lui si fa una nuova vita, ma la compagna – forse colta da eccessivo zelo, forse da rancore e dissapore verso la moglie del suo amore – pubblica continuamente foto dei figli del partner, accompagnati da commenti non proprio lusinghieri sulla loro madre.


In sede divorzile, gli ex coniugi concordano che la pubblicazione delle foto dei figli minori sia consentita solo dai genitori e non da terze persone.


Circostanza puntualmente disattesa in seguito dalla nuova fiamma del marito che continua a pubblicare foto e commenti.


La madre ricorre in Tribunale per chiedere un provvedimento d’urgenza e far cessare la condotta asseritamente lesiva della donna.


Il Giudice Rietino fa il punto della situazione con la pronuncia che ha accolto le istanze materne.

 

foto minori sui social

 


Innanzitutto, occorrerà fare riferimento ad una disposizione del codice civile – art. 10 cc. – che stabilisce che “Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni”.


Tale disposizione va ragguagliata ed integrata con quelle rinvenibili in materia di privacy e trattamento dati personali.


In particolare, il nuovo Regolamento UE n. 679/2016 – Regolamento generale per la protezione dei dati personali, entrato in vigore il 25.05.2018 – stabilisce che “i minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali”.

In forza di tale considerazione, è stabilito che “per quanto riguarda l’offerta diretta di servizi della società dell’informazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un’età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale. Gli Stati membri possono stabilire per legge un’età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni”.


Quindi per poter trattare i dati personali – e le immagini dei figli sono tali – di un minore è necessario il suo consenso, purchè abbia almeno 16 anni. Se ne abbia di meno, il consenso dovrà essere prestato dal genitore che ne eserciti la relativa responsabilità.


Il nostro legislatore ha fissato il limite di età da applicare in Italia a 14 anni, espressamente prevedendo che, con riguardo ai servizi della società dell’informazione, il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a quattordici anni è lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale.


Il più delle volte, la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori, per cui il loro consenso è indifferibile rispetto l’eventuale pubblicazione delle foto dei figli sui social.


Va notato, al riguardo, che la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente (art. 337 ter cc).


Sul punto, andrà valutato se l’inserzione di immagini della prole su internet costituisca questione di ordinaria amministrazione oppure “di maggiore interesse” per i figli.


Certo è che, nel caso di specie, i genitori avevano inteso sciogliere anticipatamente il dilemma, espressamente convenendo di precludere il consenso alla pubblicazione delle foto da parte di terzi.

 

foto social network
pubblicare foto dei figli minori sui social: ci vuole il consenso dei genitori

 


Il Tribunale di Rieti ha concluso la propria pronuncia con un’ulteriore considerazione.


La pubblicazione delle foto dei figli sui social può essere pericolosa in ragione delle caratteristiche proprie della rete internet.


“Il web, infatti, consente la diffusione dati personali e di immagini ad alta rapidità, rendendo difficoltose ed inefficaci le forme di controllo dei flussi informativi ex post”.


Come annotato in precedente giurisprudenza, infatti, “l’inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto on-line, non potendo inoltre andare sottaciuto l’ulteriore pericolo costituito dalla condotta di soggetti che “taggano” le foto on-line dei minori e, con procedimenti di fotomontaggio, ne traggono materiale pedopornografico da far circolare fra gli interessati, come ripetutamente evidenziato dagli organi di polizia […] il pregiudizio per il minore è dunque insito nella diffusione della sua immagine sui social network

 

 

 

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