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Quando matura il diritto a quota di Tfr in caso di divorzio?

Quando matura il diritto a quota di Tfr in caso di divorzio?

Stanno a dieta tutta la vita e appena le lasci vogliono decine di milioni per gli alimenti, diceva un noto autore televisivo per scimmiottare le problematiche patrimoniali che sorgono al termine di un matrimonio.

E’ noto a tutti che in sede divorzile debbano essere affrontate una serie di condizioni d’ambito economico, tra le quali il contributo al mantenimento dei figli, l’eventuale corresponsione di un assegno divorzile, la suddivisione dell’indennità di fine rapporto.

In relazione al TFR la Legge sul divorzio stabilisce che  “Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell’art. 5, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio“.

Andando per ordine.

A chi spetta

Solo in caso di divorzio, all’ex coniuge. Pertanto non è possibile una statuizione nell’ambito di una separazione, che non comporta lo scioglimento del vincolo.

La giurisprudenza ha, tuttavia,  ritenuto che la percezione del TFR possa legittimare la revisione dell’assegno di mantenimento statuito in sede di separazione, incidendo sulla situazione economica del coniuge che lo abbia conseguito.
Non solo. L’indennità può essere riconosciuta solo al (ex) coniuge che non sia passato a nuove nozze e a cui spetti un assegno divorzile.

Occorre, in buona sostanza, che vi sia stato un provvedimento che abbia disposto la corresponsione dell’assegno, non essendo sufficiente l’esistenza delle condizioni che ne legittimino il riconoscimento in assenza di una statuizione.

Ancora, si rileva che la quota di indennità debba essere riconosciuta a chi vanti il diritto alla corresponsione periodica dell’assegno, mentre non potrà avere ulteriori pretese, anche relativamente al tfr, il coniuge che abbia accettato di conseguire l’intero assegno divorzile in un’unica soluzione.

 

Quota di tfr in caso di divorzio
Quota di TFR: 40% di quanto percepito all’esito del rapporto di lavoro, riferibile agli anni in cui il rapporto è coinciso con il matrimonio

Quanto spetta

Il 40% dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.

Non viene menzionato se nel calcolo debbano essere inclusi ulteriori benefici conseguenti la fine del rapporto di lavoro, come l’indennità per mancato preavviso o quella di buona uscita per i dipendenti statali o per giusta causa. 

Un’interpretazione più elastica fa rientrare nel novero anche queste entrate, in quanto incluse nell’ampio ambito del rapporto di lavoro cui la norma si riferisce.

 

 

 

 

Quando matura il diritto a quota di Tfr in caso di divorzio 

Quando matura il diritto a quota di Tfr in caso di divorzio? occorre che il diritto all’indennità sia maturato dopo la domanda divorzio.

Vi deve essere una pronuncia di divorzio e la norma stabilisce che il diritto alla quota va riconosciuto anche se l’indennità venga a maturare dopo la sentenza.

Pacifico che la domanda possa essere presentata solo dopo che il coniuge obbligato abbia cessato il rapporto di lavoro, meno chiaro è il momento che debba essere preso a riferimento per veder maturato tale diritto.

La giurisprudenza ormai consolidata, e per ultima la recentissima ordinanza n 7239/2018, statuisce che la quota di indennità possa essere richiesta anche se il trattamento di fine rapporto sia  stato percepito prima della pronuncia di divorzio, purché dopo il deposito del ricorso introduttivo.

Secondo la Suprema Corte, infatti, “ poichè la “ratio” della norma è quella di correlare il diritto alla quota di indennità, non ancora percepita dal coniuge cui essa spetti, all’assegno divorzile, che in astratto sorge, ove spettante, contestualmente alla domanda di divorzio, ancorchè di regola venga costituito e divenga esigibile solo con il passaggio in giudicato della sentenza che lo liquidi, ne deriva che, indipendentemente dalla decorrenza dell’assegno di divorzio, ove l’indennità sia percepita dall’avente diritto dopo la domanda di divorzio, al definitivo riconoscimento giudiziario della concreta spettanza dell’assegno è riconnessa l’attribuzione del diritto alla quota di T.F.R“.

E se il diritto al TFR sia stato maturato prima della domanda di divorzio?

Nulla sarà dovuto all’ex coniuge, dovendosi individuare “nella data di cessazione del rapporto di lavoro… quella nella quale è sorto il diritto” e dovendosi negare quando sia “stato proposto il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio in un arco cronologico successivo alla maturazione del diritto al TRF” in capo all’altro consorte.

 

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Avvocato separazione Vicenza

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