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Responsabilità sanitaria: la riforma Gelli si applica ai giudizi civili in corso?

Responsabilità sanitaria: la Legge Gelli introduce una riforma sostanziale e non procedurale, per cui deve essere applicata anche ai giudizi risarcitori in corso.

Sintetizziamo la riforma.


La cd “legge Gelli” ha (ri)definito l’ambito di responsabilità sanitaria, tanto in sede penale quanto in quella civile.


Per quanto attiene ai giudizi volti a chiedere il risarcimento del danno per “colpa sanitaria”, la legge, in buona sostanza, ha sancito una responsabilità contrattuale della struttura che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, mentre ha designato come “extracontrattuale” la responsabilità del professionista stesso.


Che significa?


Molto, in termini probatori e di tempistica per azionare il diritto risarcitorio.

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responsabilità sanitaria in ambito civile: la riforma si applica ai procedimenti in corso?


La responsabilità contrattuale comporta per la struttura sanitaria l’obbligo di dover rispondere dei fatti illeciti compiuti da personale che abbia in essa operato, a qualsiasi titolo, in un termine di prescrizione di dieci anni e con l’onere, per discolparsi, di provare la correttezza del proprio adempimento o della non addebitabilità dell’eventuale inadempimento, rimandendo in capo al danneggiato il solo compito di provare il titolo da cui è derivata l’obbligazione (ad es. contratto di ricovero).


La responsabilità extracontrattuale, cui sono soggetti i medici e comunque gli altri esercenti la professione sanitaria (infermieri, Oss..) – a meno che non sia intervenuto un rapporto contrattuale diretto col paziente – contempla tempi di prescrizione più brevi, 5 anni, e l’onere della prova in capo al danneggiato, il quale pertanto dovrà dimostrare, oltre al titolo che ha dato luogo all’obbligazione, anche la colpa del sanitario ed il nesso causale tra l’attività (o la mancata attività) effettuata ed il danno subito.


Il sanitario, inoltre, come previsto dal codice civile per quanto attiene la responsabilità di qualsiasi prestatore d’opera (2236 cc) non risponderà che per dolo o colpa grave nei casi di particolare difficoltà tecnica.


Bene, in generale la legge dispone solo per l‘avvenire, per cui la riforma in linea di massima non ha effetto retroattivo e si applica a fatti sorti in seguito alla sua promulgazione.


Una recente sentenza del Tribunale di Latina, ( sentenza 27 novembre 2018) ha statuito che la riforma – almeno per quanto attiene gli aspetti civilisti appena accennati – trova applicazione anche per i procedimenti in corso.

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La valutazione a cui è pervenuto il Giudice Laziale riposa sulla valutazione ermeneutica della nuova normativa.


La Legge Gelli, infatti, avrebbe sciolto un annoso contrasto giurisprudenziale circa la configurazione – se contrattuale o extracontrattuale – della responsabilità del professionista sanitario, deponendo per la seconda.


In tal guisa, non già si dovrebbe parlare di “riforma”, bensì di interpretazione legislativa della natura di tale responsabilità.


La normativa sopravvenuta, inoltre, secondo il Tribunale di Latina, “è di carattere sostanziale” e non processuale, per cui non imporrebbe nuovi ed inapplicabili vincoli di rito.


Va segnalato che la pronuncia in commento è tra le prime a disporre relativamente a questioni analoghe, dopo l’introduzione della Legge Gelli, almeno per quanto attiene l’applicabilità civile retroattiva della riforma.


Alcuni provvedimenti, di altri giudici di merito, erano arrivati, tuttavia, a conclusioni differenti, volti piuttosto a sottolineare come per i casi verificatisi in precedenza all’entrata in vigore della novella, dovesse essere applicata non già tale legge, ma le derivazioni interpretative delle norme all’epoca vigenti, in particolar modo il codice civile.


Senza dubbio la Corte Suprema avrà modo di sciogliere il contrasto ed avremo definitiva certezza.

Per una consulenza da parte degli avvocati Berto in materia di

responsabilità sanitaria

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