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Restituzione somme tra coniugi: cosa succede quando l’appartamento è solo dell’altro?

Restituzione somme tra coniugi. Il coniuge non può chiedere il rimborso delle spese di ristrutturazione dell’appartamento di proprietà esclusiva dell’altro.

Un progetto, il matrimonio, che impone diritti e obblighi.

restituzione somme tra coniugi per ristrutturazione
Restituzione somme tra coniugi per ristrutturazione

Dal giorno delle nozze i coniugi concordano l’indirizzo della vita matrimoniale e si assumono importanti oneri.
Tra essi quello all’assistenza materiale ed alla contribuzione ai bisogni della famiglia, ognuno in relazione alle proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo (art. 143 cc)

Capita sovente il caso in cui un consorte sia già proprietario di un immobile prima del matrimonio ma che, per renderlo adattabile alle esigenze della famiglia costituita, siano necessari interventi di ristrutturazione.
Che ne è se il coniuge, non proprietario, impieghi denaro personale per le opere di riattamento dell’appartamento dell’altro? E’ possibile in questo caso la restituzione somme tra coniugi?
Una recente sentenza della corte d’Appello di Lecce ci dice di no.

restituzione somme tra coniugiIl diniego trae origine proprio in considerazione dell’obbligo contributivo che abbiamo richiamato all’inizio del post.
Poichè è obbligo dei coniugi – di entrambi – partecipare ai bisogni della famiglia, allorquando si impieghino somme a tal fine esse non sono rimborsabili ma frutto, per l’appunto, di un preciso dovere coniugale.
A poco vale l’obiezione che si sia incrementato il valore di un bene che rimarrà nell’esclusiva proprietà di un solo consorte, ne’ che le spese di ristrutturazione possano travalicare i limiti strettamente necessari per l’adempimento dell’obbligo di contribuzione ai bisogni della famiglia.

La pronuncia della corte pugliese è perentoria: ” i bisogni della famiglia, al cui soddisfacimento i coniugi sono tenuti in virtù della disposizione citata, non si esauriscono in quelli minimi, al di sotto dei quali verrebbero in gioco la stessa comunione di vita e la stessa sopravvivenza del gruppo, ma possono avere, nei singoli contesti familiari, un contenuto più ampio, soprattutto in quelle situazioni caratterizzate da ampie e diffuse disponibilità patrimoniali dei coniugi; situazioni che, quindi, indipendentemente dal valore economico, sono comunque riconducibili alla logica della solidarietà coniugale“.
La sentenza: App. Lecce Sez. II, Sent., 04-07-2016

 

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