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Revisione dell’ assegno di divorzio in base al nuovo orientamento giurisprudenziale? Non basta

E’ possibile chiedere la revisione dell’assegno di divorzio in base al nuovo orientamento giurisprudenziale che elimina come parametro di riferimento il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio?

Alea iacta est. Dicevano i romani.

Il dado è tratto.

Nel nostro ordinamento una sentenza che non è più impugnabile acquisisce efficacia incontrovertibile (art. 324 cpc

Bene.

La recente sentenza della Cassazione sull’assegno di divorzio ha costituito un’autentica bomba atomica per quanto concerne l’assegno divorzile

Ora, come è noto, la recente pronuncia della corte di Cassazione che ha introdotto un nuovo orientamento per determinare se sia dovuto un assegno divorzile a favore di un (ex) coniuge ed, in caso positivo, quanto debba essere corrisposto, ha avuto un effetto dirompente, in quanto copernicana è stata la rivoluzione rispetto ad un filone giurisprudenziale consolidato da lustri e lustri.

Il criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio è destinato a cedere il passo a quello dell’autosufficienza (o possibilità di indipendenza) economica del coniuge non più tale.

I procedimenti divorzili iniziati dopo tale pronuncia avranno visto, quasi sicuramente, applicato il nuovo criterio, in attesa della pronuncia della corte di Cassazione a Sezioni Unite che dovrebbe sciogliere ogni dubbio sulla definitività di tale percorso argomentativo.

E per i divorzi già pronunciati?

Magari per quelli che hanno statuito come dovuto un assegno divorzile, sulla base del precedente orientamento, è possibile invocare il “cambio di rotta”?

Ce lo eravamo chiesto (link). Ora sembra di no.

Una recente pronuncia del Tribunale di Mantova, ci aiuta a fare il punto.

In base alla legge sul divorzio,Qualora sopravvengono giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale… può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere” (art. 9 L. 898/1970). (ne avevamo parlato e riparlato)

Ebbene, si tratta di verificare se tra i giustificati e sopravvenuti motivi possa rientrare la mutata interpretazione giurisprudenziale in tema di assegno divorzile.

Il tribunale lombardo dà pollice verso.

Per “fatto sopravvenuto” deve intendersi un “ fatto nuovo sopravvenuto modificativo della situazione economica in relazione alla quale erano stati adottati i provvedimenti concernenti il mantenimento del coniuge”, debbono cioè essersi modificate le carte in tavola, dal punto di vista patrimoniale, che erano state tenute in considerazione all’epoca della pronuncia di scioglimento del vincolo.

Non è, pertanto, possibile in un giudizio di revisione “addurre fatti pregressi o ragioni giuridiche non prospettate nel procedimento di divorzio e ciò alla stregua del principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile” e cioè, che una sentenza non più impugnabile diviene definitiva ed incontrovertibile.

In caso contrario, si verrebbe ad estendere a rapporti “esauriti”, perché coperti dalla sentenza passata in giudicato, una diversa interpretazione delle norme a suo tempo applicate, ma con efficacia retroattiva: ciò – come sottolinea decisamente il Tribunale mantovano – non è consentito nemmeno alla legge (che in linea generale è irretroattiva, art 11 disp prel.cc.), figuriamoci alle pronunce giurisprudenziali.

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Revisione dell’ assegno di divorzio in base al nuovo orientamento giurisprudenziale: è no, ma i giudicati precedenti sono penalizzati.

Il ragionamento, di per sé, non fa una piega.

Andiamolo a spiegare a chi deve sborsare, magari con molta fatica, un assegno di mantenimento all’ex e veda casi simili al proprio regolati in maniera del tutto differente per uno snap”, uno schiocco di dita giurisprudenziale, che modifichi l’interpretazione delle identiche norme applicate al suo divorzio.

La pronuncia: Tribunale di Mantova, sez. I, sentenza 24 aprile 2018 

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Avvocato separazione Vicenza

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