Skip to main content

Richiesta rilascio permesso di costruire in forma espressa.

Si può sempre pretendere il rilascio di un permesso di costruire in forma espressa.

In una recente sentenza (TAR Puglia, 20 maggio 2019 n. 725), il giudice amministrativo ha preso in esame un ricorso con cui era stato impugnato il provvedimento di decadenza per omesso avvio dei lavori entro il termine annuale, pronunciato in ordine al permesso di costruire tacito.

Difatti, l’amministrazione comunale a fronte della presentazione dell’istanza di permesso di costruire, aveva serbato silenzio, senza adottare un provvedimento espresso.

La formazione del silenzio assenso è prevista dall’art. 20 del DPR 380/2001 che così recita: “decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali”.

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare che la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire postula che l’istanza sia assistita da tutti i presupposti amministrativi e tecnici, sia soggettivi che oggettivi, di accoglibilità, dato che in assenza della documentazione prescritta dalle norme o di uno dei detti presupposti per la realizzazione dell’intervento edilizio, alcun titolo tacito può validamente formarsi (si veda Cons. St., sez. IV, 12 luglio 2018 n. 4273; Cons. St., sez. IV, 5 settembre 2016 n. 3805).

 

 

Il privato però ha sempre la possibilità di richiedere un provvedimento espresso.

Infatti, osserva TAR Puglia nella sentenza sopra richiamata, deve ritenersi che, “allo stesso modo in cui il legislatore ha previsto, in favore del richiedente il titolo edilizio, per gli interventi sottoposti a S.C.I.A., la facoltà di optare per il permesso di costruire espresso (art. 22, comma 7, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380), è quindi da ritenersi che debba essere riconosciuta la facoltà di optare per il permesso di costruite in forma espressa, laddove sia pur prevista la formazione del titolo in forma tacita (e per di più condizionata).

In ultima analisi, va affermato che rimane nella disponibilità del privato l’opzione per il rilascio di un provvedimento espresso (art. 2, comma 1, legge 7 agosto 1990 n. 241), sancito dalla normativa edilizia (d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) come regola generale, laddove sia stata prevista, come regola speciale, ma deve ritenersi a ratione solo in via alternativa, la formazione di un silenzio-assenso, in quanto anche gli strumenti autorizzativi diversi o minori (c.d. S.C.I.A. e C.I.L.A.) sono consentiti solo nei casi speciali espressamente contemplati e fanno comunque salva la possibilità di scelta della richiesta da parte dell’interessato per il rilascio di un provvedimento espresso.

 

Richiesta rilascio permesso di costruire in forma espressa: sempre consentita 

 

In conclusione, secondo il TAR, l’amministrazione comunale, qualora specificamente richiesta e sollecitata, è obbligata a pronunciarsi sul rilascio del permesso edilizio in modo espresso, stante il principio generale imposto dall’art. 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241 secondo cui ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso”.

E, osserva sempre il TAR Puglia, decidendo il caso preso in esame “giammai l’amministrazione comunale può pronunciare una in ordine al titolo edilizio tacito formatosi, qualora sia stato richiesto, più volte nel tempo l’emanazione di un provvedimento espresso”.

 

 

 

Per una consulenza da parte degli Avvocati Berto in materia di

Richiesta rilascio permesso di costruire in forma espressa

Condividi l'articolo sui social