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Riduzione assegno mantenimento per emergenza coronavirus?

 


Riduzione assegno mantenimento per emergenza coronavirus?

 

Uno dei quesiti più ricorrenti che vengono sottoposti agli avvocati in questi periodi così concitati e drammatici della crisi sanitaria in atto è se sia possibile procedere alla riduzione dell’assegno di mantenimento per l’emergenza legata al coronavirus.


La notizia è già finita sui giornali da qualche giorno: per i coniugi/genitori vi è il rischio di non riuscire a far fronte ai proprio obblighi statuiti nelle condizioni di separazione/divorzio, vuoi per quanto attiene l’assegno a favore del coniuge, vuoi per il contributo al mantenimento dei figli


Siamo ancora in mezzo al turbillon: impossibile fare precise previsioni su quando terminerà e su quali saranno le ripercussioni economiche che porterà con sé.


Un dato, per molti, è già palpabile: una contrazione lavorativa estrema, entrate nulle, spese immutate a cui far fronte attingendo i propri risparmi (per chi sia riuscito a metterne da parte).


Gli interventi di sostegno alle famiglie costituiscono un tampone striminzito che non fa cessare l’emorragia.


Non sono state previste, al momento, misure ad hoc di sussidio alle famiglie di separati e divorziati, le più penalizzate, se si tenga conto che debbono far fronte a doppie spese di casa, utenze, vitto eccetera.

 

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La situazione è drammatica per il coniuge/genitore che sia tenuto a corrispondere un assegno di mantenimento, per il consorte o per i figli: egli potrebbe, infatti, avere difficoltà non solo per far fronte alle spese vive personali, detratto il contributo separativo o divorzile, ma anche ed addirittura a versare tutto o in parte l’importo mensile all’altro coniuge.


Procedere all’auto riduzione della contribuzione potrebbe comportare conseguenze spiacevoli al soggetto obbligato: un’esposizione ad azioni esecutive per il recupero degli arretrati, in sede civile, la possibilità di essere coinvolto in un procedimento penale, relativamente alle fattispeci di cui agli art. 570 e 570 bis cp, concernenti rispettivamente la violazione degli obblighi di assistenza familiare e violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio.


Rimedi?


La soluzione migliore sarebbe, senza dubbio, quella di perseguire la via del dialogo, cercando di trovare un accordo con il coniuge percipiente volto a convenire la riduzione dell’assegno di mantenimento per tutto il periodo di emergenza coronavirus ed anche per quello successivo, limitatamente alla fase in cui l’onda distruttiva della crisi avrà mietuto le risorse delle famiglie più esposte.


Con una precisazione ed una distinzione.


Se oggetto del contendere sia solamente la corresponsione dell’assegno separativo o divorzile in favore di un coniuge, nessun problema, sarà sufficiente darne contezza probatoria in un documento scritto, ricognitivo del sopraggiunto accordo.

 

 


La giurisprudenza ha da tempo affermato la validità degli accordi di natura patrimoniale successivi alla separazione o al divorzio, con i quali i coniugi contrattualmente modifichino le condizioni già oggetto di pronuncia giudiziale, sia sulla scorta di un loro ripensamento, sia alla stregua di circostanze sopravvenute e rilevanti, purché non siano volti a travolgere completamente gli obblighi ed i diritti nati col matrimonio. Nel rispetto di tali condizioni, le modificazioni acquistano efficacia indipendentemente dall’intervento del giudice (ex multis, vedasi Cass. civ. Sez. I, 10/10/2005, n. 20290).


Se, al contrario, si debba regolare la contribuzione mensile per i figli, questioni di opportunità giuridica suggeriscono alle parti concilianti di sigillare l’accordo col benestare del Tribunale, chiamato a verificarne la congruità, giacchè la giurisprudenza è oscillante nell’attribuire validità ad accordi a latere relativi alle condizioni di affidamento della prole, senza l’omologazione della pronuncia giudiziale a controllo della relativa adeguatezza.


Alternativo al percorso in Tribunale, potrà essere efficacemente esperito dai genitori – ognuno assistito dal proprio avvocato – quello alternativo della negoziazione assistita, il cui accordo conclusivo dovrà essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, se riterrà che l’accordo risponda all’interesse dei figli, lo autorizzerà.


Riduzione assegno mantenimento per emergenza coronavirus: se i coniugi/genitori non trovano un accordo, quali rimedi?

 


Il ricorso alla via giudiziale.


Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione”


Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti relativi ai figli, con la partecipazione del pubblico ministero, può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere”

Tanto per la separazione quanto per il divorzio, il Tribunale, su istanza della parte interessata, può pronunciare la modifica del provvedimento concernente il mantenimento.


Presupposto comune ad entrambe le fattispecie è che ricorrano sopravvenuti e giustificati motivi.


Sopravvenuti, nel senso che debbono essere modificativi della situazione in relazione alla quale le condizioni di separazione o divorzio erano state disciplinate, essendosi verificato un mutamento delle circostanze di fatto esistenti al momento della pronuncia.


Per giustificati motivi si intendono quelli che legittimino una revisione delle condizioni patrimoniali, atteso il disequilibrio che si è venuto a creare col sopraggiungere di circostanze impreviste al momento della pronuncia (ad esempio la perdita/riduzione da parte dell’obbligato di un cespite o di un’attività produttiva di reddito che abbia generato un effettivo mutamento della situazione rispetto a quella valutata in sede di determinazione dell’assegno, la perdita del lavoro, la diminuzione dello stipendio).

 

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Riduzione assegno mantenimento per emergenza coronavirus

 


Si ritiene che una crisi economica come quella che si sta delineando con l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus rientri senza dubbio tra le cause che potrebbero legittimare la revisione delle disposizioni separative o divorzili.


Tale valutazione, tuttavia, deve essere attentamente vagliata e ponderata alla luce degli sviluppi che questa crisi porterà con sé.


Presupposto per l’istanza di revisione delle condizioni patrimoniali è la prova di un consistente e consacrato deperimento delle condizioni economiche del soggetto obbligato.


Non una difficoltà transeunte e passeggera, ma apprezzabile quanto ad effetti e durata.


Si ritiene, al riguardo, utile strumento per calibrare il provvedimento del Tribunale al caso concreto la possibilità da parte di quest’ultimo di adottare provvedimenti provvisori ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il cui contenuto sarà suscettibile di essere ulteriormente modificato nel corso della causa, anche alla luce dell’avvenuta attestazione del consolidamento o meno della crisi economica denunciata. 

 

 

 

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