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Rifiuto di abbandonare la casa familiare dopo la separazione

Rifiuto di abbandonare la casa familiare dopo la separazione: cosa fare?

La casa dei genitori è la casa dei figli. Nella casa dei figli i genitori sono ospiti(Fausto Melotti, artista)

Gran verità.

Ed infatti il codice civile stabilisce che in caso di separazione il godimento della casa familiare sia attribuito tenendo conto prioritariamente dell’interesse dei figli (art. 337 sexies).

Ora, poniamo caso che il Giudice abbia già statuito a quale dei coniugi debba essere assegnata l’abitazione familiare, cosa succede se il coniuge non assegnatario rifiutasse di lasciarla?

Non è ipotesi infrequente, soprattutto quando un coniuge subisca la separazione come una scelta unilaterale del compagno, rispetto alla quale ritenga di non doversi assumere le conseguenze, specie quelle dolorose di abbandonare il tetto di una vita e, pratiche, di doversi cercare un’altra sistemazione.

Rifiuto di abbandonare la casa familiare dopo la separazione: il provvedimento che assegna l’abitazione è titolo esecutivo.

Rifiuto di abbandonare la casa familiare dopo la separazione
Rifiuto di abbandonare la casa familiare dopo la separazione: il provvedimento di assegnazione costituisce titolo esecutivo per conseguire il rilascio

La statuizione – provvisoria o definitiva – con cui il Giudice assegna la casa familiare comporta implicitamente il precetto per il coniuge non assegnatario di doverla abbandonare, altrimenti la “separazione” si svuoterebbe di significato che è, appunto, quello di recidere l’obbligo di convivere sotto lo stesso tetto.

Il provvedimento giudiziale di assegnazione costituisce titolo esecutivo, idoneo cioè ad essere azionato, fatto valere in via esecutiva, con la forza pubblica se necessario.

Il coniuge a cui, in sede di separazione, sia stata assegnata la casa può, pertanto, rivolgersi al giudice dell’esecuzione – e non già allo stesso giudice che abbia pronunciato la separazione – dando luogo ad un procedimento del tutto analogo a quello con il quale si aziona qualsiasi altro titolo esecutivo.

Non solo.

Il rifiuto di abbandonare la casa potrebbe configurare anche un reato.

Due sono le ipotesi che potrebbero realizzarsi.

La violazione del domicilio domestico (art. 614 cp) commessa da chi “chi si trattiene” nei luoghi di privata dimora o nell’abitazione “contro l’espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo”: la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni.

In secondo luogo, la condotta esaminata – a fronte dell’assegnazione della casa familiare nel preminente interesse dei figli – potrebbe concretizzare violazione degli obblighi di natura economica, sanzionati con le medesime pene stabilite dal codice penale per la violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione (570 cp).

Riassumendo.

A fronte del rifiuto di abbandonare la casa familiare dopo la separazione il coniuge assegnatario, escluso che possa farsi giustizia da se’, cambiando il lucchetto dell’abitazione o impedendo con la forza che l’altro possa entrare (si tratterebbe di rimedi che potrebbero legittimare un’azione possessoria da parte del consorte), si dovrà ricorrere ad un avvocato che notifichi copia conforme del provvedimento di assegnazione, munito di formula esecutiva, unitamente al precetto contenente l’intimazione ad abbandonare l’abitazione.

Se il coniuge non lascia la casa familiare
Rifiuto di abbandonare la casa familiare dopo la separazione: può configurare molteplici reati, cui possono conseguire anche provvedimenti cautelari

Trascorso il termine assegnato per il rilascio si dovrà chiedere l’intervento dell’ufficiale giudiziario, eventualmente assistito da agenti della pubblica sicurezza, al fine di procedere allo sgombero.

In caso di urgenza o necessità potrà rivolgersi alle autorità di polizia o giudiziarie penali nell’ipotesi in cui la condotta dell’occupante senza titolo integrasse una fattispecie di reato tra quelle sopra indicate.

Qualora, inoltre, il coniuge che non intendesse lasciare la casa desse luogo a comportamenti ulteriori, di minaccia, violenza fisica,morale etc… potrebbe essere richiesto un ordine di protezione contro gli abusi familiari, con l’imposizione dell’allontanamento dalla casa familiare del coniuge che abbia tenuto la condotta pregiudizievole.

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