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Rimborso degli arretrati per il mantenimento del figlio

Se al mantenimento di un figlio ha provveduto solo un genitore, egli ha diritto ad un rimborso degli arretrati per il mantenimento del figlio? Vediamo un pò insieme in cosa consiste il rimborso equitativo.

Rimborso degli arretrati per il mantenimento del figlio

Il nostro codice civile ha abolito qualsiasi distinzione tra figli  “legittimi”, ossia nati nell’ambito del rapporto matrimoniale, e figli “naturali”, concepiti da coppia non sposata.
La novella legislativa ha comportato che non possano sorgere differenze tra figli, siano o no nati da genitori tra loro coniugati.
Ciò non toglie che è assai frequente, specie nell’epoca attuale dove alle nozze sono preferite le convivenze di fatto, la nascita di un figlio “extra matrimonio“.
Parimenti, capita – purtroppo – non di rado che anche le coppie non sposate si separino e che a provvedere al figlio ci pensi un solo genitore.
Addirittura, talvolta, il padre non riconosce il figlio avuto da una relazione extraconiugale e si vuole sottrarre dai conseguenti obblighi che derivano dal riconoscimento della prole.
Orbene l’obbligazione di mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, essendo collegata allo status genitoriale, sorge con la nascita per il solo fatto di averli generati e persiste fino al mantenimento della loro indipendenza economica, con la conseguenza che nell’ipotesi in cui, al momento della nascita, il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, il quale abbia assunto l’onere esclusivo del mantenimento anche per parte dell’altro genitore, egli ha diritto di regresso nei confronti dell’altro per la corrispondente quota.

Approfondiamo la questione del rimborso degli arretrati per il mantenimento del figlio

mantenimento figlioUna recente sentenza della Corte d’appello di Lecce ha puntualizzato che al genitore che abbia provveduto a far fronte in via esclusiva al mantenimento del figlio spetti non solo il rimborso integrale delle spese “vive” corrisposte nell’interesse della prole, ma anche quello relativo alla quota parte dell’altro genitore relativa al complessivo mantenimento del figlio.
Tale rimborso ha contenuto “riparatorio” e vale ad indennizzare, per l’appunto, il genitore, che ha riconosciuto il figlio, per gli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole.
Poichè nel nostro ordinamento le obbligazioni avente natura indennitaria possono essere liquidate “equitativamente“, ossia secondo una valutazione che prescinde dalla specifica documentazione dell’ammontare del danno subito, la cui dimostrazione può risultare assai gravosa se non impossibile, la loro liquidazione potrà appunto appoggiare su un criterio equitativo e dovrà, comunque, tener conto dei redditi e delle sostanze con cui entrambi i genitori avrebbero potuto far fronte al mantenimento del figlio.

Nella fattispecie, sulla valutazione che fosse ” impossibile pervenire ad una esatta determinazione del dovuto atteso che non è pensabile che la madre conservi scontrini o ricevute di tutte le spese sostenute nell’interesse della figlia, anche in considerazione del lungo tempo trascorso tra la nascita di quest’ultima e l’introduzione del giudizio di primo grado (anni 32)” si è ritenuto legittimo “fare riferimento al criterio equitativo”.
La sentenza: App. Lecce, Sent., 07-07-2016

 

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