Rimborso spese ristrutturazione casa familiare: una sentenza isolata o un cambio di orientamento?
Rimborso spese ristrutturazione casa familiare: una recente Sentenza della Corte di Cassazione scompiglia il precedente consolidato orientamento.
Solidarietà coniugale.
L’art. 143 cc impone che entrambi i coniugi siano tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo , a contribuire ai bisogni della famiglia.
Si è nella stessa barca, ognuno ci metta il suo.
Conseguenze?
Per quanto concerne eventuali spese sostenute da un coniuge per la sistemazione, ristrutturazione, miglioramento della casa familiare, appartenente in esclusiva proprietà all’altro coniuge, la giurisprudenza più che consolidata stabiliva la non rimborsabilità degli importi versati quando “le opere realizzate risultino finalizzate a rendere l’abitazione più confacente ai bisogni della famiglia e, quindi, l’esborso si riveli sostenuto in adempimento dell’obbligo di contribuzione di cui all’art. 143 c.c.” (ex multis, Cass. Civ. 10942/2015).
La Cassazione spariglia le carte
Una recente Sentenza della Cassazione – n. 20207/2017 – scombussola tale prospettazione, ponendo rilievo ad altri aspetti che, tuttavia, portano a risultati sideralmente differenti.
L’accento, infatti, è stato posto su un altro articolo del codice civile, attinente i diritti che spettano al possessore di un bene ( di proprietà altrui ) per le migliorie apportatevi (art. 1150 cc.).
Tale disciplina riconosce il diritto al rimborso per le spese fatte per le riparazioni straordinarie e ad una indennità per i miglioramenti recati alla cosa, purchè sussistano ai tempi della restituzione.
Sulla scorta di tale disposizione, la Corte è giunta a riconoscere al coniuge non proprietario, nella sua veste di possessore della casa coniugale, il diritto al rimborso delle spese sostenute per migliorarla.
Due particolarità di non poco conto.
- Il riconoscimento della qualifica di “possessore” del coniuge che non sia titolare del diritto di proprietà dell’immobile.
La giurisprudenza aveva sempre rinvenuto in tale fattispecie un ambito di semplice detenzione (seppur “qualificata”) del bene, in quanto tale non rientrante nella disciplina del possesso, specie con riferimento all’ipotesi di cui al menzionato art. 1150 cc (vedasi, ad esempio,Cass. civ. Sez. II, 28/11/2017, n. 28379).
- In secondo luogo, è stata riconosciuta la natura di credito di valore del rimborso dovuto al coniuge che abbia contribuito ai miglioramenti dell’immobile appartenente all’altro consorte, in quanto tale da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT e da considerarsi produttivo di interessi al tasso legale sulle somme via via rivalutate.
Per verità si era assistito in precedenza ad alcuni arresti della giurisprudenza di merito volti a percorrere il medesimo filone argomentativo seguito oggi dalla Cassazione, ma il diritto al rimborso alle spese sostenute per le migliorie era stato riconosciuto per ipotesi nelle quali l’impiego di somme era avvenuto per investimenti esclusi dall’ambito solidaristico delineato dall’art. 143 cc.
Staremo a vedere se si tratterà di una pronuncia isolata o di un nuovo solco destinato ad aprire scenari diversi rispetto a quelli precedentemente consolidati.
La sentenza: Cass. Civ. 20207/2017
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