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Rinunciare all’eredità perchè si è indebitati?

 

E’ conveniente rinunciare all’eredità perchè si è indebitati?

 

Confusione.

 

L’accettazione pura e semplice dell’eredità comporta la cd confusione dei patrimoni: quello del defunto con quello dell’erede.

I debitori del defunto potranno aggredire anche i beni dell’erede e viceversa, quelli dell’erede troveranno una massa maggiore di attività su cui soddisfarsi.

Per evitare la confusione, l’erede può valutare di accettare l’eredità col beneficio di inventario: in questo modo sarà tenuto a rispondere dei debiti del defunto nei limiti di quanto ricevuto con la successione e con i beni stessi che gli siano pervenuti.

Tale rimedio, tuttavia, non lo copre dall’aggressione dei propri creditori personali, che si fregheranno le mani nel constatare l’aumento della consistenza patrimoniale del debitore.

Una scelta che da molti valutata è quella di non provvedere ad alcuna accettazione o, addirittura, di rinunciare all’eredità perchè si è indebitati.

Cada Sansone e tutti i filistei. Se non si può ereditare perchè i beni saranno pignorati dai creditori, almeno si salva il salvabile, lasciando ad altri eredi della compagine familiare la possibilità di incamerare la propria quota, magari con un patto di retrocessione quando le acque saranno più calme o con la possibilità se non di disporre, almeno di utilizzare (usufrutto, comodato, locazione a prezzo vile) taluni beni relitti.

 

Risarcimento danni per mancato pagamento assegno di mantenimento

 

Siamo salvi?

Taaaaac, sbagliato, e il motivo è presto detto.

Impugnazione della rinuncia/ Surrogatoria

I creditori dell’erede rinunciante potrebbero utilizzare uno di questi due rimedi previsti dalla legge per la tutela delle proprie pretese.

Prima strada.

Il debitore chiamato all’eredità mantiene un atteggiamento ostinatamente dilatorio nell’accettazione – ricordiamo che vi sono 10 anni di tempo per farlo, se non si sia in possesso dei beni ereditari – allo scopo di far passare acqua sotto il mulino e scoraggiare immediate azioni esecutive, confidando che il tempo aiuti all’oblio.

In questo caso i creditori potrebbero, in primo luogo, agire in giudizio affinchè venga assegnato un termine al debitore entro cui accettare l’eredità.

Trascorso inutilmente questo termine, la legge stabilisce che il chiamato decada dal diritto di accettare, per cui non diventerebbe erede e non acquisirebbe i beni caduti in successione.

Bene, una disposizione di legge – art. 524 cc – prevede che “Se taluno rinunzia, benché senza frode, a un’eredità con danno dei suoi creditori , questi possono farsi autorizzare ad accettare l’eredità in nome e luogo del rinunziante al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti”.

Capito? I creditori potranno accettare l’eredità al posto del debitore, conseguendone le utilità necessarie per rientrare delle proprie ragioni.

In maniera analoga, il rimedio sopra indicato potrà essere esperito quando il debitore non abbia indugiato, nel tentativo di approfittare del tempo che passa, ma abbia espressamente provveduto a rinunciare all’eredità.

 

rinuncia ad eredità del debitore
Rinunciare all’eredità perchè si è indebitati? potrebbe non bastare per sottrarsi alle ragioni dei creditori.

 

Seconda strada.

Ogni scarrafone è bello a mamma soja, cantava il grande Pino Daniele.

Ben potrebbe accadere che il defunto, in vita, conoscendo l’esposizione debitoria del proprio caro, intenda preservare i beni che cadranno in successione, attribuendoli, in tutto o in parte, ad altri eredi, accrescendo da subito le loro quote con la porzione che sarebbe spettata all’indebitato.

Questi, conseguentemente, sarà o pretermesso dall’eredità, oppure i suoi diritti di legittimario saranno compressi, con attribuzioni che non tengono conto della quota ad esso riservata.

Ovviamente, anche in questo caso i creditori dell’erede/debitore leso nella sua quota saranno danneggiati dal mancato introito della giusta porzione patrimoniale.

Essi potranno esercitare un’azione surrogatoria.

La surrogatoria è una tutela che il codice civile (art. 2900) attribuisce al creditore per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni e consiste nella possibilità di esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare.

I creditori, pertanto, potranno agire, sostituendosi al debitore leso o escluso nella quota di legittima ed esercitare l’azione di riduzione, volta ad appurare la sua qualifica di erede legittimario, la lesione dei diritti a lui riservati, la riduzione delle disposizioni successorie (ma anche donative) effettuate dal de cuius, la restituzione delle eccedenze attribuite ad altri, la soddisfazione su queste ultime delle proprie ragioni creditorie.

Dubbi?

Fino a qualche tempo fa, qualcuno ve ne era.

Come si può leggere dalla norma richiamata, la surrogatoria non può riguardare diritti o azioni che per la loro natura o disposizione di legge non possano essere esercitati se non dal loro titolare.

In questo senso, vi è una disposizione codicistica (art. 557 cc) che attribuisce il diritto di esercitare l’azione di riduzione solamente al legittimario, ai suoi eredi o aventi causa e, pertanto, sembrerebbe essere un rimedio personale non sostituibile.

Una significativa apertura, tuttavia, la apprendiamo da una sentenza recente recente della Suprema Corte, che espressamente viene a stabilire che “È ammissibile l’esercizio in via diretta dell’azione surrogatoria – prevista dall’art. 2900 c.c. – nella proposizione della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima da parte dei creditori dei legittimari totalmente pretermessi che siano rimasti del tutto inerti, realizzandosi un’interferenza di natura eccezionale – ma legittima – nella sfera giuridica del debitore; infatti, l’azione surrogatoria non è altro che lo strumento che la legge appresta al creditore per evitare gli effetti che possano derivare alle sue ragioni dall’inerzia del debitore che ometta di esercitare le opportune azioni dirette ad alimentare il suo patrimonio, riducendo così la garanzia che esso rappresenta in favore dei creditori”.

 

 

 

Per una consulenza da parte degli Avvocati Berto in materia di

Rinunciare all’eredità perchè si è indebitati

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