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Risarcimento danni per mancato pagamento assegno di mantenimento: è legittimo

 

E’ possibile richiedere il risarcimento danni per mancato pagamento dell’assegno di mantenimento? Il Tribunale di Roma risponde di sì.

Partiamo da un rilievo: in base al nostro ordinamento, la commissione di un reato giustifica il risarcimento del danno in favore della persona offesa.

Quale danno?

Quello patrimoniale – ad esempio la restituzione di quanto sottratto, l’erogazione di quanto dovuto, la corresponsione del valore di un determinato bene – e quello non patrimoniale, come il danno morale, ossia la sofferenza, il patimento psico-fisico conseguente al reato stesso (art. 185 cp)

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Veniamo, ora, al quesito odierno: il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento, oltre ad ovviamente giustificare la pronuncia di condanna al versamento di quanto dovuto, ossia delle mensilità arretrate, può legittimare il riconoscimento di un risarcimento del dannomorale”?

Su tale istanza si è trovato a decidere, recentissimamente, (n 17144 del 12.09.2018) il Tribunale di Roma, al quale si era rivolta una signora che lamentava la mancata corresponsione da parte del marito degli importi dovuti a titolo di mantenimento proprio e dei figli in base alla pronuncia di divorzio.

La circostanza le aveva creato non poco disagio. Tra l’altro, in mancanza della liquidità che le avrebbe dovuto essere assicurata dal pagamento degli assegni divorzili, non era riuscita a pagare l’affitto di casa ed aveva dovuto subire il conseguente sfratto per morosità.

L’attrice si era già azionata col promuovere un’azione esecutiva contro l’ex marito, pignorandone lo stipendio, ma in questa sede chiedeva il risarcimento del danno morale, per la condotta lesiva del suo onore e della sua dignità.

Il Tribunale, con la Sentenza oggi in commento, ha rilevato che la mancata corresponsione dell’assegno divorzile e di quello statuito per il mantenimento dei figli costituisce reato, a sensi dell’art. 12 sexies della L. 898 /1970, ora art 570 bis cp, punibile con identica pena prevista per la violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 cp).

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risarcimento danni per mancato pagamento assegno di mantenimento: se reato, va riconosciuto

Sulla base di tale presupposto, è agevole riprendere la premessa da cui siamo partiti: ogni reato obbliga al risarcimento il colpevole, anche del danno non patrimoniale/morale.

Poichè il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento costituisce reato, è legittimo il riconoscimento di un risarcimento danni alla persona che lo abbia subito.

Tra l’altro, non è necessario attendere una pronuncia di condanna in sede penale, giacché il giudice civile può rilevare i presupposti astratti della fattispecie criminosa e conseguirne i provvedimenti di competenza.

E’ stata, così, statuita la condanna alla corresponsione di € 20.000 all’ex marito inadempiente.

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