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Rispetto delle distanze da immobile abusivo

Ciao, avvocatiberto

Rispetto delle distanze da immobile abusivo: cambio di rotta del Consiglio di Stato.

 

Poniamo il caso di dover costruire un fabbricato sulla nostra proprietà.

E’ noto che debbano essere rispettate, in base a diverse norme di legge, determinate distanze dalle altrui costruzioni.

Bene.

E se le costruzioni confinanti fossero abusive? Si dovrebbero rispettare le distanze stabilite come se tali costruzioni fossero legittime oppure si potrebbe fare a meno di considerarle nel computo, proprio perché eventualmente destinate ad essere demolite?

Signori, la risposta non è semplice né univoca.

In passato il Consiglio di Stato aveva escluso potesse esigersi il rispetto delle distanze da immobile abusivo.

Era stato osservato, infatti, che “l’abuso edilizio, allorquando occorra valutare la domanda del confinante di edificare sul proprio suolo, non può essere, di per sé, rilevante ed incidente sulla posizione giuridica di chi abbia diritto di edificare”: ciò in quanto – in caso contrario – si addiverrebbe “al risultato aberrante che, a causa dell’illecito ampliamento dell’edificio” confinante il vicino si vedrebbe costretto “ad arretrare il proprio manufatto rispetto alla sua legittima ubicazione originaria“. (Consiglio di Stato, sez. IV, 21 agosto 2015, n. 3968). 

Il ragionamento, di per sé, non fa una piega. Ci mancherebbe che per le illegittimità altrui debbano rimetterci altri.

Però…

La questione, come si diceva, non è così pacifica ed una recentissima pronuncia, sempre del Consiglio di Stato, ci dice il perché.

La considerazione muove da un quesito. Qual è la ragione per cui vengono emanate norme che prescrivono distanze tra costruzioni? “quella di preservare l’ordinato sviluppo dell’attività edilizia, nonché quella di preservare la salute dei cittadini, evitando il prodursi di intercapedini malsane”.

Quindi?

Ne consegue che, all’atto del rilascio del permesso di costruire per una nuova costruzione, devono comunque essere rispettate le distanze previste dalle norme applicabili, anche in riferimento ad un fabbricato che risulti abusivo”.

Invero, ragionando a contrario, l’accennata finalità della disciplina sulle distanze verrebbe ad essere sostanzialmente vanificata, posto che il mancato rispetto delle distanze da un fabbricato, nonostante il carattere abusivo dello stesso, porta di fatto a quel disordinato svilupparsi dell’attività edilizia ed al formarsi di intercapedini insalubri che l’ordinamento vuole evitare”.

demolizione immobile abusivo

I Giudici di Palazzo Spada precisano anche l’ovvia considerazione che incomba sull’amministrazione il compito di emanare provvedimenti sanzionatori volti alla demolizione delle opere abusive ed ai privati, interessati, l’onere/interesse a sollecitare tali provvedimenti, emanati i quali, una volta abbattute le opere illegittime, potranno costruire le loro alla distanza di legge.


La sentenza: Cons. Stato Sez. VI, Sent., (ud. 26-06-2018) 11-07-2018, n. 4229.

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