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Scelta dei requisiti di ammissione concorso pubblico

 

 

Scelta dei requisiti di ammissione concorso pubblico: discrezionalità ma non irrazionalità 

 

Recentemente il Consiglio di Stato, con la sentenza 6972 del 10 ottobre 2019, ha affrontato il caso di un soggetto che aveva partecipato ad un concorso pubblico indetto dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali per l’assunzione di 500 funzionari da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1.

Nel bando di concorso per il Profilo Funzionario architetto, l’Amministrazione richiedeva tra i requisiti di ammissione, oltre alla laurea, il possesso di ulteriori titoli tassativamente determinati.

 

esclusione concorso pubblico

 

In particolare, il bando prevedeva la necessità di un “diploma di specializzazione, o dottorato di ricerca, o master universitario di secondo livello di durata biennale” o di un titolo equipollente/equivalente nella disciplina di riferimento.

Il ricorrente risultava pertanto escluso avendo i seguenti titoli: laurea in architettura, Master di II livello in “Exhibition Design – allestimento museale”, di durata inferiore al biennio; abilitazione alla professione di architetto.

Al riguardo, il Consiglio di Stato ha osservato che “in generale deve essere confermato il principio più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa che riconosce “in capo all’amministrazione indicente la procedura selettiva un potere discrezionale nell’individuazione della tipologia dei titoli richiesti per la partecipazione, da esercitare tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire.”

In altre parole, osserva sempre il Consiglio di Stato “quella che l’amministrazione esercita, nel prevedere determinati requisiti di ammissione, è una tipologia di scelta che rientra tra quelle di ampia discrezionalità spettanti alle amministrazioni”.

 

requisiti concorso pubblico
Scelta dei requisiti di ammissione concorso pubblico

 

 

Il giudice amministrativo ha però richiamato anche la giurisprudenza secondo cui: “in assenza di una fonte normativa che stabilisca autoritativamente il titolo di studio necessario e sufficiente per concorrere alla copertura di un determinato posto o all’affidamento di un determinato incarico, la discrezionalità nell’individuazione dei requisiti per l’ammissione va esercitata tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire o per l’incarico da affidare, ed è sempre naturalmente suscettibile di sindacato giurisdizionale sotto i profili della illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà”.

Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto che “i criteri del bando impugnati non risultano proporzionali rispetto all’oggetto della specifica procedura selettiva ed al posto da ricoprire tramite la stessa, risolvendosi pertanto in una immotivata ed eccessiva gravosità rispetto all’interesse pubblico perseguito.

In particolare, osserva infine il Consiglio di Stato, non risulta giustificata la pretesa titolarità di titoli ulteriori rispetto al diploma di laurea, ed in particolare di un master di II livello della durata biennale – con esclusione quindi dei master parimenti di II livello, ma aventi solo una durata annuale – in relazione allo specifico profilo di Funzionario architetto in questione.

 

 

 

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