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Separazione e figli

Separazione e figli: non si può imporre alla figlia adolescente la visita del padre se non lo vuole.

La pronuncia non è di ieri, risale all’anno scorso.
Ma fa riflettere.
E molto.

Un padre, separato, ricorreva al tribunale di Torino lamentando che la figlia quindicenne – collocata

 

separazione e figli
Separazioni e figli: le conseguenze

prevalentemente presso la madre –  non volesse saperne di frequentarlo, malgrado il provvedimento di separazione prevedesse specificamente il suo diritto di visita. Chiedeva, pertanto,  “di disporre  ogni necessario provvedimento volto a consentire al padre di esercitare la responsabilità genitoriale nei confronti della propria figlia” nonché di “accertare se l’impossibilità del ricorrente ad esercitare la responsabilità discenda da atti e/o condotte poste in essere dalla madre e, in caso positivo, condannarla alle sanzioni ed ai risarcimenti di legge“.
Costituitasi la moglie, che negava le deduzioni del marito, nel corso del procedimento veniva ascoltata la figlia minore, che ribadiva la ferma opposizione a frequentare il genitore, riferendo “di non avere mai avuto col padre un rapporto stretto, di non sentirsi a suo agio con lui, lamentandone la prepotenza e l’aggressività, e di provare ansia all’idea di vederlo, pur non escludendo la possibilità di rivederlo in futuro“.
La conclusione del Tribunale è la seguente.
Come è diritto di ogni figlio avere/mantenere rapporti significativi con ciascun genitore, è altrettanto legittimo, tanto per la mamma, quanto per il papà, mantenere rapporti affettivi con i figli.
Bene.
Il Giudice ha, tuttavia, specificato in ambito di separazione e figli che l ‘individuazione delle concrete modalità di esercizio e attuazione del predetto diritto del genitore a mantenere il legame con i figli deve avvenire avendo sempre come parametro principale di riferimento l’interesse superiore del minore e non può prescindere dalla considerazione delle specifiche circostanze del caso concreto.
separazione e figli le conseguenzeNel caso di specie, la figlia non era in fasce, ma tardo adolescente, ed il suo parere e stato d’animo dovevano avere assoluto conto nella vicenda.
Ebbene, non essendo stata provata l’asserita ingerenza della madre nelle convinzioni della minore, è sembrato inopportuno al Giudice imporre alla ragazza qualcosa che fermamente la turbava.
Anzi.
Eventuali rapporti, visite e incontri “coattivi” non sarebbero stati corrispondenti all’interesse superiore della figlia  “ad una effettiva e proficua bigenitorialità e ad una crescita serena ed equilibrata né … concretamente funzionali all’attuazione di quel diritto del genitore al mantenimento del legame con i figli, risultando anzi, in quanto imposti e non frutto di una spontanea rielaborazione relazionale, controproducenti e pregiudizievoli al recupero di una serena relazione padre-figlia nonché al benessere stesso della minore, cui il Tribunale sempre tende nell’adozione delle proprie decisioni“.
La decisione deve essere stata sofferta, infatti non è mai facile come materia la separazione e figli,  tanto che il Giudice ha invitato “le parti ad intraprendere un percorso di rafforzamento delle proprie capacità genitoriali e/o un percorso di mediazione familiare, nell’interesse esclusivo della minore” e incaricato “i Servizi competenti di prendere in carico la minore e di facilitare il recupero e il mantenimento del legame familiare“.
All’esito di questo percorso, sarà rimesso al “gradimento” della figlia e alla spontanea  evoluzione relazionale delle parti e della minore il recupero, senza costrizioni e nei tempi e nei modi ritenuti congrui dagli interessati, di un sereno e continuativo rapporto” tra papà e – ahimè, non più bambina – figlia minore.

La pronuncia: Tribunale di Torino, Decreto 04/04/2016

 

 

 

 

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