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Tag: donazione

E’ possibile pattuire la restituzione del bene donato?

 

E’ possibile pattuire la restituzione del bene donato?

 

 

“Limitare il dono in anticipo dicendo: arriverò fin lì, ma non oltre, significa non dare assolutamente nulla.”
SAN FRANCESCO D’ASSISI

 

 

Apriamo il libro delle fiabe e leggiamo una storiellina triste triste: c’era una volta un padre molto buono, dai capelli bianchi bianchi. Un giorno, suo figlio gli chiese un aiuto perchè voleva sposarsi, ma non aveva un tetto dove andare a vivere con la giovane mogliettina. Il canuto genitore pensò, magnanimamente, di donare una casetta al discendente impiegando ogni denaro che aveva risparmiato. Dopo qualche mese dalle nozze, il figlio morì, la moglie, affranta ma nemmeno tanto, si fece una nuova vita e rimase a vivere nella casa ereditata dal marito col suo nuovo compagno, interrompendo ogni rapporto con l’anziano – ed ormai squattrinato – ex suocero.


Fine della storia. Lacrime. Fazzoletti.


Continuiamo noi avvocati la favoletta e cerchiamo di darle un finale diverso.


… il magnanime vegliardo, prima di compiere un atto così importante come la donazione, ben messo in guardia sui rischi  d’ambito successorio che un simile contratto avrebbe potuto comportare, si era informato se fosse possibile, eventualmente, revocare una donazione.


Aveva trovato un articolo su interessante sito internet  dove si affermava che i casi di revoca sono tassativi e limitati ad ipotesi molto remote (sopravvenienza di figli, ingratitudine).


Naaa, difficile potessero verificarsi simili eventualità.


Non si perse d’animo, si rivolse ad un avvocato, il quale consultò un enorme libro polveroso,il codice civile, girò qualche pagina e …. tac! Art. 791,  “condizione di reversibilità”.

 


Il donante può stipulare la riversibilità delle cose donate, sia per il caso di premorienza del solo donatario, sia per il caso di premorienza del donatario e dei suoi discendenti ”.


Vale a dire, chi dona può pattuire che se il donatario morirà prima di lui, il bene gli verrà restituito.

 

 

patto-riversibilita-bene-donato
è possibile pattuire la restituzione del bene donato

 


Andiamo con ordine.


Il patto di riversibilità è volto a valorizzare il carattere personale della donazione: il donante vuole beneficiare quello specifico soggetto, ed eventualmente i suoi discendenti, ma non altri.

Cosicchè, se il destinatario della donazione dovesse morire, il bene donato rientrerà nella sfera del donante superstite piuttosto che cadere nel patrimonio ereditario del donatario defunto da spartire tra i suoi eredi.

Innanzitutto vi deve essere un esplicito accordo per la riversibilità, pattuito al momento della stipula della donazione, o in epoca successiva, purchè comunque sia accettato da entrambi i contraenti: donante e donatario.


Tale clausola può avere ad oggetto tanto l’intero bene donato, quanto solo una parte di esso.


Il patto di reversibilità può comportare, a seconda delle previsioni, l’automatico rientro nella disponibilità del donante alla morte del donatario – senza che sia necessaria la cooperazione di alcuno per tale operazione – oppure il semplice obbligo per gli eredi di quest’ultimo a restituire il bene oggetto della liberalità.


La differenza non è di poco conto.


Se, infatti, si verte nella prima ipotesi – si parla di reversibilità reale – l’automatico recupero della titolarità del bene in capo al donante ha effetto verso chiunque, anche contro eventuali soggetti, terzi, che avessero acquistato il bene dal donatario.

 

“Il patto di riversibilità produce l’effetto di risolvere tutte le alienazioni dei beni donati e di farli ritornare al donante liberi da ogni peso o ipoteca”. Art 792 cc 


Il donante, pertanto, sarà perfettamente legittimato ad agire in rivendica per conseguire il possesso di ciò che è già ritornato di sua proprietà con la morte del donatario.

 

 

 

 


Nel caso in cui fosse stato pattuito il semplice impegno in capo agli eredi del beneficiario della liberalità a restituire il bene al donante in caso di morte del donatario, non si avrebbe alcun reintegro automatico della titolarità ma, per l’appunto, un semplice obbligo di restituzione del bene donato.


E gli obblighi, lo sappiamo, possono essere rispettati oppure disattesi.


Conseguentemente, in caso di vendita del bene donato, oggetto di patto di riversibilità “obbligatoria”, il donante sarebbe legittimato ad agire solamente contro gli eredi, affinchè gli procurino l’acquisto del bene, e non contro il terzo acquirente.


Se il reintegro non avvenisse, sarebbe dovuto un semplice risarcimento del danno al donante in capo agli eredi del donatario.


Come si è detto, il patto di riversibilità può contemplare la restituzione in caso di morte del donatario, ma anche procrastinarla alla morte dei suoi discendenti.


Anzi. La legge stabilisce che, nel caso in cui fosse stata convenuta una generica indicazione della riversibilità, questa riguarda la premorienza, non solo del donatario, ma anche dei suoi discendenti.


Nulla sembra vietare che i contraenti possano limitare la pattuizione alla premorienza di solo alcuni dei discendenti del donatario e neppure circoscriverla alla loro quota.


Da ultimo, per dare comunque una tutela al coniuge superstite del beneficiario di una donazione condizionata dal patto di riversibilità, potrà essere convenuto dalle parti – quindi sempre di accordo si discute – che il bene donato possa rientrare nella successione del donatario, per coprire almeno la quota di riserva che la legge contempla per il coniuge superstite.


E vissero tutti felici e contenti.

 

 

Per una consulenza da parte degli avvocati Berto in materia di

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