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Tag: gratuito patrocinio

Avvocato col gratuito patrocinio: cosa bisogna sapere?

Alcune informazioni utili per poter farsi assistere da un avvocato col gratuito patrocinio.

Cosa significa gratuito patrocinio?

La nostra Costituzione identifica la difesa come “diritto inviolabile“. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti (art 24 Cost).

Anche chi è povero? Sissignore! E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno godimento dei diritti (art. 3 Cost).

Per coloro ai quali la limitatezza di risorse precluda la possibilità di partecipare ad un giudizio con l’assistenza di un avvocato, la legge ha introdotto l’istituto del patrocinio a spese dello stato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115).

Il beneficiario non dovrà sostenere le spese dell’assistenza legale in una causa, che saranno sostenute dallo Stato.

Il cd “gratuito patrocinio”, pertanto,  serve a garantire anche ai meno abbienti la difesa con avvocati che altrimenti non si potrebbero permettere.

Cosa comprende e cosa copre il gratuito patrocinio?

Il gratuito patrocinio assicura l’assistenza di un legale (scelto dal beneficiario stesso tra gli avvocati iscritti ad apposito elenco), nell’ambito di un processo civile, penale, amministrativo, contabile, tributario o negli affari di volontaria giurisdizione.

Il beneficio è assicurato al cittadino non abbiente tanto che voglia intraprendere una causa, quanto che sia stato citato a giudizio e debba conseguentemente resistervi.

Attenzione Attenzione! Come abbiamo rilevato, il gratuito patrocinio copre le spese di assistenza in un giudizio: sono, pertanto, escluse quelle relative a vertenze che non siano sfociate nella causa (cd stragiudiziali).

L’assistenza di un avvocato per una semplice consulenza, oppure in un percorso che si risolva (o meno) con diffide, transazioni, telefonate, lettere, appuntamenti o altro, senza che sia adita la giustizia, sarà interamente a carico del cliente.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha avuto infatti modo di statuire che “L’attività professionale di natura stragiudiziale che l’avvocato si trova a svolgere nell’interesse del proprio assistito non è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in quanto si esplica al di fuori del processo, con la conseguenza che il relativo compenso si pone a carico del cliente

Va, comunque, rilevato che “ove di tratti di attività professionale svolta in vista della successiva azione giudiziaria, essa deve essere ricompresa nell’azione stessa ai fini della liquidazione a carico dello Stato, sicché in relazione alla stessa il professionista non può chiedere il compenso al cliente ammesso al patrocino a spese dello Stato”.

Chi ha diritto al gratuito patrocinio paga il contributo unificato?

Sono comprese nel beneficio, e quindi il cliente non deve corrisponderle o anticiparle, le spese di notifica, dei diritti di copia, di contributo unificato, quelle dovute al consulente tecnico d’ufficio (CTU) nominato dal tribunale, nonchè  del proprio consulente tecnico di parte,  l’imposta di registro della Sentenza: in una parola, le spese accessorie e strumentali al procedimento giudiziario.

Avvocato gratuito patrocinio

Il gratuito patrocinio vale anche in appello?

La legge stabilisce, dapprima,  che “l ’ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse”. Poi, però, vi è una precisazione: “La parte ammessa rimasta soccombente  non può giovarsi dell’ammissione per proporre impugnazione”.

Dalla lettura combinata dei due articoli deriviamo che il beneficio permanga nel caso in cui la parte che l’abbia conseguito abbia coltivato vittoriosamente il giudizio di primo grado. In tal caso potrà goderne anche se convenuta in appello.

Diversa è la conclusione per la parte soccombente: non potrà più contare sull’originaria ammissione e dovrà presentare una nuova domanda, il cui fondamento sarà oggetto di apposita valutazione.

Chi ha diritto al gratuito patrocinio? 

La legge che abbiamo indicato stabilisce chi può richiedere ed ottenere il gratuito patrocinio:  colui il quale sia titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.746,68. Quest’ultima è una somma che sarà aggiornata via via col passare del tempo, ogni due anni.

Non è un importo elevatissimo.

Il problema è che vi sono ulteriori limitazioni.

Innanzitutto, non si tiene conto soltanto del reddito del beneficiario, bensì dell’intero suo nucleo familiare convivente:  “se l’interessato convive con il coniuge  o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante”.

In buona sostanza, la somma dei redditi dei familiari conviventi deve essere inferiore all’importo che abbiamo indicato.

A meno che…. l’azione per cui viene chiesto il beneficio sia rivolta verso un soggetto rientrante nel nucleo familiare, ad esempio il coniuge nel giudizio di separazione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

Una seconda precisazione riguarda come calcolare il reddito di riferimento per il gratuito patrocinio. Sarà indicativa senz’altro la denuncia dei redditi (nota bene, non l’isee, in quanto redatta sulla base di criteri difformi da quelli prescritti per il calcolo del reddito ), ma dovranno essere compresi anche  i redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche  (ad esempio, la pensione di guerra o l’indennità di mobilità) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (es interessi su conti correnti), ovvero ad imposta sostitutiva (ad esempio gli interessi sui titoli di stato). Dovranno essere indicate anche le entrate che di fatto non hanno subito alcuna imposizione (ad esempio i redditi da attività illecite e da lavoro in nero).

In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta, , questa potrà essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato.

Avvocato gratuito patrocinio Vicenza

Chi non può ottenere il gratuito patrocinio?

Chi abbia conseguito sentenze di condanna per alcuni tipi di reato (segnatamente, quelli caratterizzati da matrice mafiosa oppure attinenti l’evasione fiscale) non potrà fruire del beneficio, in quanto per esso vi è la presunzione di reddito superiore ai limiti previsti.

Chi può ottenere il gratuito patrocinio anche se ha reddito superiore ai limiti previsti?

Al contrario, chi sia stato vittima di alcune tipologie di crimini, (quelli attinenti il femminicidio, ad esempio, oppure commessi in danno di minori) potrà conseguire il beneficio anche se abbia un reddito superiore al tetto massimo  statuito.

Come richiedere il gratuito patrocinio?

Premessa, il beneficio si ottiene solo se si richiede: non potrà essere concesso d’ufficio dal Giudice.

Chi abbia i requisiti che abbiamo esaminato, può presentare istanza per essere ammesso al beneficio in ogni stato e grado del procedimento. Pertanto, se dovesse intraprendere un giudizio senza avvalersi del patrocinio a spese dello stato e poi, nel corso della causa, dovesse rientrare nella fascia dei soggetti che lo potrebbero conseguire, potrà presentare istanza che, ovviamente, coprirà l’attività da svolgere e non quella già effettuata.

L’istanza dovrà essere firmata dall’interessato stesso, a pena di inammissibilità: il suo difensore dovrà certificarne l’autografia.

In molti Tribunali è diffusa la pratica di deposito telematico: l’assistito sottoscrive la documentazione e l’avvocato la inoltra in formato elettronico.

L’istanza deve avere alcuni requisiti imprescindibili:

a) specificare la richiesta di ammissione al patrocinio e l’indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;

b) le generalità dell’interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;

c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fin;

d) l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.

e) le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l’ammissione.

Gratuito patrocinio: dove rivolgersi? 

L’istanza potrà essere presentata direttamente dall’interessato o dal suo difensore al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente, vale a dire quello del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito.

Il Consiglio dell’Ordine avrà dieci giorni di tempo per esprimersi in ordine all’istanza.

Se la riterrà fondata e coerente con i requisiti di legge, ammetterà l’interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio.

Sarà poi il magistrato al termine della causa, a stabilire definitivamente sussistente il diritto al beneficio, disponendone conseguentemente la liquidazione.

Se il consiglio dell’ordine dovesse respingere  l’istanza, questa potrà essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che deciderà con decreto.

come funziona il gratuito patrocinio?
Avvocato gratuito patrocinio a Vicenza

Quando scade il gratuito patrocinio?

Il beneficio permane fintanto che i presupposti per i quali lo si è conseguito sussistano.

Fino a quando il processo non sarà terminato, l’interessato dovrà comunicare –  entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione  – le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente.

Cosa significa: se il beneficiario per tutta la durata del procedimento non conoscerà variazioni di reddito rilevanti, non sarà tenuto ad effettuare alcuna comunicazione, continuando a permanere il gratuito patrocinio, che coprirà, quindi, tutta l’attività svolta dall’inizio del processo.

Se, al contrario, dovesse percepire somme che aumentino i redditi da considerare ai fini dell’istituto, dovrà darne comunicazione al Giudice procedente. Al termine del processo, questi liquiderà la parcella dell’avvocato patrocinante, escludendo dall’importo a carico dello Stato le somme riferite al periodo di tempo per cui non sussistevano i presupposti per il beneficio.

Attenzione Attenzione!

Il beneficiario che ometta di effettuare le comunicazioni indicate, al fine di mantenere, senza diritto, il gratuito patrocinio, è passibile di sanzione penale  con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. 

Identica sanzione per l’istanza originaria di ammissione che abbia contenuto falsità o omissioni volte a conseguire il beneficio, altrimenti non ottenibile.

Si noti che copia dell’istanza dell’interessato, delle dichiarazioni e della documentazione allegate, nonché del decreto di ammissione al patrocinio sono trasmesse, a cura dell’ufficio del magistrato che procede, all’Agenzia delle Entrate – che potrà avvalersi anche della collaborazione della Guardia di Finanza –  al fine della verifica dell’esattezza dell’ammontare del reddito attestato dall’interessato, nonché della compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell’anagrafe tributaria.

Se risulta che il beneficio è stato erroneamente concesso, l’ufficio finanziario richiede il provvedimento di revoca.

Chi paga il gratuito patrocinio?

Il beneficiario non deve anticipare nulla.

Anzi, è fatto espresso divieto all’avvocato che lo assista di richiedere qualsivoglia somma.

La violazione costituisce illecito disciplinare.

L’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, al termine del processo, una volta che saranno verificati – in via definitiva – i presupposti per l’ammissione e la permanenza del beneficio.

La parcella sarà liquidata osservando la tariffa professionale, tenuto conto dell’attività svolta in concreto.

Gli importi, tuttavia, saranno dimezzati se l’assistenza prestata concerneva l’ambito civile, mentre saranno ridotti di un terzo per le cause penali.

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Gratuito patrocinio per separazione o divorzio

Non saranno da computare nel reddito dell’istante le somme percepite a titolo di contributo al mantenimento dei figli.

Dovranno esserlo, invece, quelle conseguite a titolo di mantenimento personale del coniuge.

I redditi dei coniugi non si sommeranno, e andranno quindi considerati distintamente, se la separazione sia giudiziale, sussistendo una posizione di conflitto tra i componenti dello stesso nucleo familiare.

Identico discorso se la separazione sia consensuale: con una recente Sentenza, la Corte di Cassazione ha rilevato che ” la circostanza che i coniugi accedano al giudizio di omologazione sulla base di un accordo consensuale,  … non comporta l’assenza di interessi configgenti”.  

Gratuito patrocinio per negoziazione assistita e mediazione obbligatoria

Per tali forme alternative al percorso giudiziale, dobbiamo operare una distinzione.

E’ compreso nell’alveo del gratuito patrocinio l’assistenza nel procedimento di negoziazione assistita, qualora sia obbligatorio; vale a dire come percorso prodromico ed indefettibile per intraprendere il successivo giudizio.

Non è coperta, invece, la negoziazione d’ambito volontario.

Per quanto attiene la mediazione, purtroppo, allo stato non è possibile farla rientrare nel gratuito patrocinio, anche se dovesse essere obbligatoria, allorquando si concluda positivamente, ossia con la conciliazione.

Con una recente Sentenza, la Suprema Corte ha avuto modo di ribadirlo, sottolineando che la legge limita l’operatività del patrocinio a spese dello Stato all’ambito del procedimento, sia penale sia civile e postula, pertanto, l’intervenuto avvio della lite. 

Se, al contrario, dovesse essere intrapresa la causa, sarà il Giudice al termine del giudizio a dover liquidare anche tale fase di attività.

Lo studio Legale Berto offre assistenza come

Avvocato con gratuito patrocinio a Vicenza

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