Tardiva denuncia sinistro stradale
Le conseguenze in termini risarcitori di una tardiva denuncia sinistro stradale
Non procrastinare.
Non è solo il motto dei cultori del principio del “qui ed ora“, ma un consiglio che deve essere attentamente considerato in ambito di sinistri stradali.
Se è giusto che chi paghi l’assicurazione auto debba essere risarcito, ed in tempi contenuti, è altrettanto corretto che la società assicuratrice venga messa tempestivamente a conoscenza di ogni elemento utile per valutare la dinamica del sinistro ed eventualmente per consentirle di procedere a liquidazioni stragiudiziali.
Di qui la disposizione normativa sancita dall’art. 1913 cc a mente della quale “l’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuta conoscenza . Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro“.
Che cosa succede in caso di tardiva denuncia sinistro stradale?
Ce lo dice l’art. 1915 cc “L’assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità. Se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto“.
In buona sostanza, in caso di omessa tempestiva denuncia non si verifica alcun automatismo a sfavore dell’assicurato, atteso che, nel caso di tardiva od incompleta denuncia del sinistro, la perdita dell’indennità si determina solo nel caso in cui questa sia stata dolosa.
Cosa significa dolosamente
Non occorre lo specifico e fraudolento intento di creare danno all’assicurazione, ma è sufficiente la consapevolezza dell’obbligo di comunicazione e la cosciente volontà di non osservarlo.
E’ da ritenere sia onere dell’assicuratore provare il carattere doloso dell’inosservanza.
Non solo,è stato osservato che il dolo non possa rinvenirsi – di per sé – dalla semplice consapevolezza dell’obbligo di denuncia tempestiva, poichè era stato espressamente riportato nelle condizioni generali del contratto di polizza.
La giurisprudenza ha, infatti, col tempo proceduto ad una sorta di attenuazione del concetto di dolo, escludendolo laddove l’omissione, pur a fronte di un’appurabilità dell’obbligo di comunicazione tempestiva nel contratto assicurativo, sia connotata da un atteggiamento della volontà privo di fraudolenza e dello scopo di trarre in inganno la compagnia assicuratrice col silenzio serbato.