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Termine impugnazione del testamento per incapacità del disponente: entro quando?

 

Quali sono e da quando decorrono i termini per l’impugnazione del testamento per incapacità del de cuius?

 

 

Per poter fare testamento occorre averne la capacità, come per tutte le cose.


Per capacità, tuttavia, in quest’ambito intendiamo:

maggiore età
– non essere stati interdetti
– essere capaci di intendere e di volere.


Su questa tematica ce siamo già soffermati – ecco qua il link – richiamando le disposizioni di cui all’art. 591 cc


Oggi ci soffermiamo a porre la nostra attenzione su quali siano i termini per l’impugnazione del testamento per incapacità.


Cinque anni.

L’articolo di legge che abbiamo indicato non dà margini di ambiguità ed è chiarissimo.

Il rimedio accordato è l’azione di annullamento, che comporta il ripristino della situazione ereditaria – successione legittima o eventualmente testamentaria, disposta con atto precedente – che si sarebbe creata se l’atto di ultime volontà, viziato, non fosse stato confezionato.


Il termine è stabilito per dare  certezza nei rapporti giuridici.

Trascorso tale determinato periodo di tempo, i diretti interessati dalla disposizione testamentaria, ma anche i terzi che da questi ne abbiano conseguiti diritti, debbono trovarsi nelle condizioni di non vedersi attaccabili nell’acquisto effettuato.

 

Impugnazione del testamento per incapacità

 


Più complesso è stabilire da quando decorra il termine per poter esercitare questo rimedio.


L’azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie”, recita l’articolo di legge.


La disposizione è vuoi generica, vuoi sibillina.


Inevitabilmente. Fosse stata più specifica e dettagliata, non avrebbe compreso tutte le situazioni non espressamente stabilite, lasciandone fuori di equipollenti o di non prevedibili, ma altrettanto bisognose di tutela.


Ci pensa la giurisprudenza a dare interpretazione alla legge e ad adattarla al caso concreto.


Ecco, allora, una recente Sentenza della Suprema Corte che ci dà qualche dettaglio in più.


Il casus belli riguardava la richiesta di annullamento di un testamento -, di cui ne era stata appurata la stesura da parte di disponente affetta da incapacità mentale al momento della redazione – proposta a risico, in bilico con lo spirare dei termini prescrizionali.


In prima fase, il Tribunale aveva accolto l’istanza volta ad elidere l’efficacia dell’atto di ultime volontà. La corte d’appello, in sede di impugnazione, confermava tale statuizione, che aveva determinato l’effetto di aprire la successione legittima.


La palla alla Cassazione, che è andata ad esaminare attentamente da quali circostanze, nel caso concreto, era stata determinata la decorrenza del termine di prescrizione.


In particolare, era pacifico che uan delle beneficiarie del testamento impugnato avesse riscosso, fin dall’apertura della successione, i canoni di locazione di un immobile facente parte dei beni caduti in eredità, circostanza – questa – non ritenuta dai giudicati precedenti come “indizio inequivoco della volontà di disporre a titolo esclusivo dei beni ereditari” e conseguentemente “di dare attuazione alle disposizioni testamentarie, in quanto semmai costitutiva in un’attività amministrazione della comune compendio ereditario (per effetto della successione nel contratto di locazione di tutti gli eredi)”.


Ebbene, gli ermellini hanno sottolineato come “per esecuzione del testamento, deve intendersi un’attività diretta alla concreta realizzazione della volontà del testatore come la consegna o l’impossessamento dei beni ereditati o la proposizione delle azioni giudiziarie occorrenti a tale scopo, con la conseguenza che non valgono a far decorrere il detto termine nè la pubblicazione del testamento olografo, che è atto anteriore e soltanto preparatorio alla sua effettiva esecuzione, nè la presentazione della denuncia di successione ed il pagamento dell’imposta, che costituiscono atti dovuti, volti ad evitare conseguenze sfavorevoli alla massa ereditaria”.

 

 

termine impugnazione testamento per incapacità
termine impugnazione testamento per incapacità dalla data di esecuzione delle disposizioni di ultima volontà


Conseguentemente, l’attività di riscossione da parte di un erede dei canoni relativi all’immobile già locato dal testatore costituiva indubbia esecuzione delle relative disposizioni di ultima volontà, dando concreto seguito alla condotta gestionale seguita dalla de cuius, (tra l’altro percependo i relativi frutti come propri), e a nulla rilevando che non fossero intercorsi – in tale contesto – altri atti da cui rinvenire la condotta richiesta dalla legge, in quanto un’esecuzione, seppure parziale, era già idonea a produrre gli effetti prescrittivi indicati.


La Suprema Corte, per inciso, ha sottolineato come il termine prescrizionale – nel caso in cui ci siano più eredi – decorra dal giorno in cui sia stata data, anche da uno soltanto dei chiamati all’eredità, esecuzione alle disposizioni testamentarie, dovendosi tutelare in questo modo le esigenze di certezza nell’acquisizione dei rapporti giuridici, anche dei terzi, risultando altrimenti oltremodo indefinita la qualifica di eredi dei soggetti indicati nel testamento.


Su tali presupposti, è stata cassata la pronuncia che aveva accolto l’azione di annullamento, ritenendola intempestiva, dovendosi far decorrere i termini prescrizionali in data anteriore, sfavorevole al ricorrente che aveva impugnato il testamento, con sua buona pace.

 

 

 

Per una consulenza da parte degli Avvocati Berto in materia di

Termine impugnazione del testamento per incapacità

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