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Vendita beni fondo patrimoniale

Vendita beni fondo patrimoniale

L’istituto del fondo patrimoniale ha l’obiettivo di segregare una quota parte di beni, mobili o immobili, di uno o di entrambi i coniugi per far fronte alle necessità della famiglia.

Ad sustinenda onera matrimonii, dicevano i romani.

Una volta costituito, la proprietà dei beni del fondo appartiene ad entrambi i coniugi, salvo che sia stato diversamente pattuito nell’atto costitutivo, che può essere stipulato per atto pubblico (Notaio) anche durante il matrimonio (art. 167 cc).

vincolo vendita beni fondo patrimoniale
vendita beni fondo patrimoniale: l’impiego dei beni che costituiscono il fondo è vincolato alle necessità della famiglia

La  rendita (i frutti) che si conseguirà dai beni facenti parte del fondo ( i frutti) sarà destinata esclusivamente per i bisogni della famiglia.

Quali sono i bisogni della famiglia?

La giurisprudenza ha elaborato nel tempo un concetto via via più esteso.
Le necessità non sono solo quelle “primarie” per la vita dei componenti (mangiare, vestire ed un tetto dove dormire), ma tutte quelle che corredano il tenore di vita prescelto, che varia a seconda del nucleo familiare interessato e dovrà essere oggetto di attenta valutazione del giudice.
Il fondo patrimoniale può essere costituito da parte di un terzo, estraneo al nucleo familiare, ovviamente col benestare – accettazione – dei coniugi che lo compongono.
In questo caso, è escluso che il terzo costituente possa imporre per quali necessità familiari debbano essere impiegati i beni segregati: l’intento è naturalmente quello di garantire la massima autonomia e dignità per i coniugi nell’indirizzo della famiglia.

Vendita beni fondo patrimoniale.

Premesso che il fondo patrimoniale cessa con lo scioglimento del matrimonio – divorzio, ma dura comunque fino alla maggiore età dell’ultimo figlio, va precisato che i beni che ne fanno parte non possono essere venduti o ipotecati o vincolati senza il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minorenni, con l’autorizzazione del giudice (che dovrà appurare la necessità o utilità evidente dell’operazione): art. 169 cc.

Un bene del fondo patrimoniale potrà essere venduto con il consenso di entrambi i coniugi, salvo diversa indicazione contenuta nell’atto costitutivo

L’atto costitutivo, tuttavia, potrà derogare a tale previsione generale, consentendo al singolo coniuge, verosimilmente quello che abbia corrisposto i beni che costituiscono il fondo, di effettuare atti di straordinaria amministrazione senza l’adesione dell’altro consorte.
La giurisprudenza ha specificato che – in questo caso – non sarà nemmeno necessaria l’autorizzazione del tribunale nell’ipotesi in cui vi siano figli minorenni, proprio perchè sarà l’atto costitutivo, a monte, a consentire tale operazione.

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