vincolo paesaggistico: sanzione anche se non c’è danno ambientale
Il Tar Veneto in una recente sentenza ( la numero 919 del 27 settembre 2017) ha statuito che in caso di abuso in zona soggetta a vincolo paesaggistico la sanzione è irrogabile anche se non è riscontrabile un effettivo e concreto danno ambientale.
Nel caso preso in esame dal Tar, il ricorrente aveva abusivamente ampliato il piano interrato della propria abitazione e, in relazione a ciò, aveva ottenuto un parere favorevole alla compatibilità paesaggistica.
A tal proposito, l’art. 164 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio stabilisce che “qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione“.
Sulla base di tale articolo, l’autorità amministrativa ha comunque irrogato una consistente sanzione pecuniaria che è stata appunto impugnata davanti il TAR, dove si è sostenuto che il fatto di aver ottenuto un parere ambientale favorevole avrebbe dimostrato che l’abuso non aveva arrecato alcun danno al paesaggio e che, pertanto, la sanzione pecuniaria non sarebbe stata applicabile.
Il Tar, però, ha respinto il ricorso richiamando quella consolidata giurisprudenza che si è formata in materia secondo cui le somme dovute a titolo di sanzione per gli abusi commessi in zone soggette a vincolo paesaggistico devono essere corrisposte anche quando non sia riscontrabile un effettivo danno ambientale, essendo sufficiente il fatto di aver comunque posto in essere un abuso.