Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può ordinare al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e disporre l’allontanamento dalla casa familiare e di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall’istante.