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Modifiche atto costitutivo associazione non riconosciuta: basta una scrittura privata

Modifiche atto costitutivo associazione non riconosciuta: è sufficiente una scrittura privata

Il 3 dicembre scorso è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 27 novembre 2020 n. 159 che ha introdotto, in sede di conversione, alcune significative modifiche al Decreto Legge 7 ottobre 2020 n. 125.

Rispetto alla precedente formulazione del Decreto, infatti, sono stati aggiunti all’articolo 1 due nuovi commi che prorogano nuovamente, per la quarta volta, il termine entro il quale è possibile provvedere, per Onlus, Odv, Aps ed Imprese Sociali, agli adeguamenti statutari richiesti dal Codice del Terzo Settore.

E’ stato così posticipato al 31 marzo 2021 il termine per Onlus, Odv, Aps e Imprese sociali per “modificare i propri statuti con le modalità e maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria”, come previsto dall’articolo 101, comma 2, del Codice del Terzo settore.

Modifiche atto costitutivo associazione non riconosciuta

Va notato che, in materia di adeguamento degli statuti, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è recentemente intervenuto con la nota 10980 del 22 ottobre 2020 per chiarire due aspetti:

  • il primo, concernente le modalità da seguire e le maggioranze da raggiungere per l’adozione della delibera da parte dell’organo deliberativo competente.
  • il secondo, relativo alla forma (atto pubblico o scrittura privata) che l’atto modificativo deve rivestire.

In merito al primo profilo, il Ministero ha ricordato come l’articolo 101, comma 2 del Codice del Terzo settore consenta, entro la scadenza individuata dalla stessa norma, che qualora le modifiche siano limitate al recepimento delle disposizioni inderogabili del Codice, le stesse possano essere assunte con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria, che di norma prevede quorum costitutivi e deliberativi non qualificati e minori formalità e/o tempi più veloci per le convocazioni.

Tali “modalità semplificate” potranno però essere utilizzate a condizione che lo statuto o il regolamento effettivamente le prevedano in caso di assemblea ordinaria; qualora le modalità di cui l’ente si è dotato non prevedano differenze tra assemblea ordinaria e assemblea finalizzata alle modifiche statutarie, queste ultime dovranno comunque essere rispettate a pena di invalidità delle sedute.

Qualora si ecceda il limite temporale – che, come si è visto, è stato prorogato al 31 marzo 2021- sarà sempre necessario raggiungere i quorum di norma richiesti per le modifiche statutarie.

modifica statuto
Modifiche atto costitutivo associazione non riconosciuta


In merito al secondo profilo, relativo alla forma dell’atto, il Ministero, con la nota sopra citata, si è espresso in merito alla seguente eventualità: se, in linea generale, un’associazione non riconosciuta e quindi priva di personalità giuridica, la quale sia stata costituita con atto pubblico, debba ricorrere alla medesima forma dell’atto pubblico per le modifiche statutarie o se, invece, sia sufficiente il verbale di assemblea registrato all’Agenzia delle Entrate.

In proposito, la nota ministeriale ricorda che il codice civile all’art. 14 prevede che soltanto per le le associazioni riconosciute (e le fondazioni) è richiesta la costituzione per atto pubblico; per le associazioni non riconosciute, invece, nulla si dice, se non che ordinamento interno e amministrazione sono regolati dagli accordi tra gli associati(36, c. 1, c.c.).


Il Ministero non ritiene, quindi, che la presenza in un ente di tipo associativo di un atto costitutivo redatto con atto pubblico in assenza di una specifica prescrizione normativa, possa inficiare la validità di successive delibere modificative risultanti da una semplice scrittura privata in quanto troveranno applicazione i principi civilistici di libertà della forma degli atti (ricavabile dal combinato disposto degli articoli 1325 e 1350 del Codice civile e valevole all’infuori dei casi in cui sia espressamente richiesta dalla legge una particolare forma) e di conservazione degli stessi.

Si noti: ciò vale, a meno che lo statuto dell’ente non abbia disciplinato eventuali modifiche, richiedendo espressamente l’atto pubblico.

Per una consulenza da parte degli avvocati Berto in materia di

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