Skip to main content

Tag: costruzione

Quali differenze tra ristrutturazione e nuova costruzione?

 

 

Differenze tra ristrutturazione e nuova costruzione: facciamo il punto

 

E’ ormai sottile la distinzione tra l’intervento di ristrutturazione e quello di nuova costruzione.


L’art. 10, comma 1, lettera c) del DPR 380/2001 qualifica, infatti, nell’ambito della ristrutturazione edilizia anche le attività volte a realizzare un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, implicanti modifiche della volumetria complessiva, della sagoma o dei prospetti.


Il Consiglio di Stato nella recente sentenza 13.1.2021 n. 423 ha, tuttavia, osservato che “occorre conservare sempre una identificabile linea distintiva tra le nozioni di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione, potendo configurarsi la prima solo quando le modifiche volumetriche e di sagoma siano di portata limitata e comunque riconducibili all’organismo preesistente” .


Secondo il giudice amministrativo, “quando un manufatto viene stravolto nelle sue caratteristiche essenziali, così come autorizzate, l’intervento è da qualificare non di “ristrutturazione” bensì di “nuova costruzione“.

 

 

Differenze tra ristrutturazione e nuova costruzione

 


Il Consiglio di Stato, nella sentenza in esame precisa che per “nuova costruzione” si intende “qualsiasi intervento che consista in una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, attuata attraverso opere di rimodellamento della morfologia del terreno, ovvero costruzioni lato sensu intese, che, indipendentemente dai materiali utilizzati e dal grado di amovibilità, presentino un simultaneo carattere di stabilità fisica e di permanenza temporale, dovendosi con ciò intendere qualunque manufatto che sia fisicamente ancorato al suolo (il cui tratto distintivo e qualificante viene, dunque, assunto nell’irreversibilità spazio-temporale dell’intervento) che possono sostanziarsi o nella costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati o nell’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma stabilita


Il Giudice, nella sentenza in commento, giunge ad affermare che “nella nozione di nuova costruzione possono rientrare anche gli interventi di ristrutturazione qualora, in considerazione dell’entità delle modifiche apportate al volume e alla collocazione dell’immobile, possa parlarsi di una modifica radicale dello stesso, con la conseguenza che l’opera realizzata nel suo complesso sia oggettivamente diversa da quella preesistente”.


Secondo il Consiglio di Stato, “la ristrutturazione edilizia sussiste solo quando viene modificato un immobile già esistente nel rispetto delle caratteristiche fondamentali dello stesso, mentre laddove esso sia stato totalmente trasformato, con conseguente creazione non solo di un apprezzabile aumento volumetrico (in rapporto al volume complessivo dell’intero fabbricato), ma anche di un disegno sagomale con connotati alquanto diversi da quelli della struttura originaria (allungamento delle falde del tetto, perdita degli originari abbaini, sopraelevazione della cassa scale, etc.), l’intervento rientra nella nozione di nuova costruzione”.

 

 

 

Per una consulenza da parte degli Avvocati Berto in materia di

differenze tra ristrutturazione e nuova costruzione?

costruzione, ristrutturazione