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Spese manutenzione ordinaria senza approvazione assemblea?

L’amministratore di condominio può procedere al pagamento delle spese di manutenzione ordinaria senza approvazione assemblea?

spese manutenzione ordinaria
Spese manutenzione ordinaria senza approvazione assemblea: è possibile?

L’assemblea condominiale deve approvare in sede di bilancio preventivo le spese per la manutenzione ordinaria dello stabile, affinchè l’amministratore sia legittimato a procedere al relativo esborso?

E’ possibile che l’amministratore proceda direttamente alla spesa e la sottoponga ai condomini solo in sede di approvazione del bilancio consuntivo?

Rientra nei pieni poteri dell’Amministratore di condominio provvedere ad esborsi necessari ad affrontare spese di manutenzione ordinaria.

Le spese di manutenzione ordinaria non richiedono la preventiva approvazione dell’assemblea, ma dovranno essere ratificati solo in seguito, in sede di consuntivo.

Lo ha ricordato la Corte di Cassazione in un recentissimo intervento.

Un condomino aveva impugnato la delibera assembleare che aveva approvato il bilancio consuntivo riportante, a suo dire, capitoli di spese di manutenzione ordinaria mai acconsentiti, non chiari ed addirittura parzialmente inesistenti.

Gli ermellini hanno statuito che a tali esborsi  l’amministratore provvede in base ai suoi poteri e non come esecutore delle delibere dell’assemblea. L’approvazione di dette spese è richiesta soltanto in sede di consuntivo, giacché con
questo poi si accertano le spese e si approva lo stato di ripartizione definitivo che legittima lo amministratore ad agire contro i condomini per il recupero delle quote poste a loro carico

La Sentenza: Cassazione civile, sez. II, sentenza 11 gennaio 2017, n. 454

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Divieto animali domestici in condominio: il regolamento non può vietare di detenere animali domestici

Divieto animali domestici in condominio.

Divieto animali domestici in condominio
Divieto animali domestici in condominio

Fino ad una decina di anni fa, era discussa la possibilità per l’assemblea condominiale di deliberare il divieto di detenere animali per gli inquilini.

Si era, in ogni caso, alimentato a livello giurisprudenziale il principio secondo cui l’eventuale statuizione preclusiva dovesse essere stata deliberata all’unanimità dei consensi dei condomini, incidendo considerevolmente sull’ampiezza del diritto di proprietà e sulle prerogative base della vita dei singoli partecipanti.

Con  Legge n. 220/2012, che ha modificato l’art. 1138 del codice civile, si è data definitiva chiarezza sul punto, statuendo che “Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”.

Subito dopo l’entrata in vigore di tale normativa non era pacifico se tale importante principio si applicasse soltanto ai regolamenti approvati successivamente alla legge 220 o se trovasse applicazione anche per quelli anteriori.

Ora, in giurisprudenza, sembra pacifico che la norma in oggetto si applichi a tutti i regolamenti: siano essi di tipo assembleare o contrattuale, precedenti o successivi all’entrata in vigore della riforma del 2012.

E’ quanto ha chiarito, ad esempio, il Tribunale di Cagliari che, con ordinanza del 22.7.2016, ha ritenuto viziata da nullità sopravvenuta la disposizione del regolamento (anteriore al 2012) che, sia pur approvata all’unanimità, statuiva il divieto di animali domestici in condominio.

Per il tribunale sardo, infatti,  la necessità di valorizzare il rapporto uomo-animale si è via via consolidata, nel diritto vivente, a livello di legislazione nazionale e a livello europeo, come espressione dei più generali diritti inviolabili di cui all’art. 2 della Costituzione.

Ne consegue che nessuno potrà invocare pregresse disposizioni assembleari al fine di riconoscere precluso il diritto di qualche partecipante a detenere animali da compagnia.

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