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mancato pagamento dell'assegno di separazione o divorzio

Cosa fare in caso di mancato pagamento dell’assegno di separazione o divorzio?

Rimedi in caso di mancato pagamento assegno di separazione o divorzio

Tra dire e il fare c’è di mezzo il mare.


Ce lo dicevano le nostre mamme, ma il concetto è attualissimo in ambito giuridico: è inutile che la sentenza del giudice riconosca i nostri diritti se poi ad essi non sia possibile dare attuazione.


Ed in effetti, si sprecano i casi in cui provvedimenti di separazione o divorzio statuiscano obblighi economici a carico di una parte e poi questa non li rispetti, mettendo in ambasce l’altra (e i suoi figli).


Della problematica ce ne eravamo occupati in precedenza, ma oggi poniamo l’attenzione su alcuni rimedi che la legge assicura al coniuge titolare del diritto al mantenimento o dell’assegno divorzile in caso di inadempienza dell’obbligato.

garanzie e sequestro

Sia nel caso di separazione che di divorzio, il legislatore ha inteso scongiurare il pericolo che il coniuge debitore possa sottrarsi all’ adempimento delle obbligazioni economiche – anche quelle riguardanti i figli – statuendo la possibilità che il giudice gli imponga di prestare “idonee garanzie, reali o personali”.
Tra di esse, segnaliamo il pegno – che potrà avere ad oggetto cose mobili, (es la macchina), o crediti dell’obbligato (ad esempio un titolo, delle azioni), oppure altri suoi diritti (brevetti, marchi, diritti di autore) – e la fideiussione (sia bancaria che assicurativa).

Ipoteca immobiliare

Sia la sentenza separativa, quanto quella divorzile costituiscono titolo che legittima l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
In realtà, vi è una norma generale del codice civile che assicura la possibilità di avvalersi di tale garanzia in forza di ogni sentenza – o altro provvedimento giudiziale al quale la legge attribuisce tale effetto – che porta condanna al pagamento di una somma di denaro o all’adempimento di altra obbligazione (2818 cc).

Va da sé che identico portato è stato ribadito dalla Legge sul divorzio (art. 8) e da quella codicistica in ambito della separazione (art. 156 cc).

Scontato che possa iscriversi ipoteca anche su beni pervenuti al debitore anche successivamente al provvedimento di scioglimento del matrimonio o di separazione, (art. 2828 cc), si deve rilevare che il giudice potrà valutare se sia fondato il pericolo di inadempimento del coniuge tenuto a corrispondere le somme di denaro, cosicchè – a seguito di sindacato negativo – potrà ordinare la cancellazione dell’ipoteca.

Pare, invece, non consentita l’iscrizione in forza di sola ordinanza presidenziale che abbia statuito i provvedimenti provvisori ed urgenti, ordinando la corresponsione di un assegno in favore di una parte.

Versamento diretto da parte del terzo

Cosa fare in caso di mancato pagamento dell’assegno di separazione o divorzio? Voglio dire, il coniuge obbligato i soldi li prende, o dovrebbe prenderli, ma dopo? sai tu dove li fa confluire? E se li spendesse tutti quanti senza onorare il proprio debito familiare?

Ritenuta alla fonte, ecco il rimedio, per usare un termine d’ambito fiscale.

In caso di inadempienza, su richiesta dell’avente diritto, il giudice può… ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all’obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto.

Tale possibilità è statuita sia in ambito della separazione, che in quello divorzile.

In quest’ultimo caso, tuttavia, senza scomodare il giudice, si potrà procedere tramite una via stragiudiziale: dopo aver richiesto gli importi dovuti (costituzione in mora) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al coniuge obbligato e inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, si potrà notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell’assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato, con l’invito a versare direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente.

In caso di inadempimento del terzo a cui è stata indirizzata detta intimazione, il coniuge creditore avrà azione diretta esecutiva nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovutegli quale assegno di mantenimento

mancato pagamento dell’assegno di separazione o divorzio



La maggior parte delle volte i “terzi” tenuti al versamento diretto delle somme dovute all’obbligato sono i datori di lavoro, i quali verseranno parte dello stipendio direttamente nelle mani del coniuge titolare dell’assegno. Si può tuttavia procedere ugualmente anche per gli importi dovuti a titolo di canone di locazione da parte dell’inquilino che abbia affittato un immobile di proprietà del coniuge obbligato.

La giurisprudenza ha avuto modo di sottolineare che tale tutela è riconosciuta anche per gli importi dovuti a titolo di mantenimento dei figli, non soltanto per quello del coniuge.

E’ pacifico che si possa procedere ugualmente anche in caso di separazione consensuale, non solamente per quella giudiziale.



In quale misura il terzo sarà tenuto al versamento diretto in favore del coniuge?


Non ci sono limiti
.


Infatti, a differenza di quanto concerne l’ipotesi di pignoramento presso terzi, ove il salario del coniuge inadempiente può essere sottoposto al soddisfacimento del (coniuge) creditore entro un limite non superiore ad un mezzo, tale “soglia” non è vincolante per le misure che stiamo prendendo in esame.


La Corte di Cassazione ha avuto modo di sottolinearlo in una recente sentenza (n 24051/2021).


Partendo dal dato di legge – l’art. 156 c.c. prevede che il tribunale possa ordinare a terzi, obbligati nei confronti del coniuge debitore, di pagare direttamente al coniuge (avente diritto all’assegno), quanto a questi è dovuto – se ne deduce che “il giudice possa legittimamente disporre il pagamento diretto dell’intera somma dovuta dal terzo, quando questa non ecceda, ma anzi realizzi pienamente, l’assetto economico determinato in sede di separazione con la statuizione che, in concreto, ha quantificato il diritto del coniuge beneficiario”.
In buona sostanza, a monte – in sede separativa – c’era già stata una valutazione del giudice sulla congruità ed equità della somma dovuta dal coniuge a titolo di mantenimento, valutazione che – si noti – potrebbe essere molto dettagliata e tener conto non solo dello stipendio dell’obbligato ma dell’intera sua capacità patrimoniale (cespiti immobiliari, rendite, titoli, partecipazioni…). Conseguentemente, allorquando il Tribunale statuisca sull’ammontare dell’importo che il datore di lavoro dovrà corrispondere al coniuge beneficiario dell’assegno, potrà operare tenendo conto di tutti questi dati e, proprio alla stregua di essi, disporre il versamento diretto dell’intera somma dovuta, senza limiti o tetti massimi.


Quella di cui all’art. 156” – concludono gli ermellini – “è, in definitiva, una disciplina speciale, orientata dall’esigenza di assicurare un bilanciamento di interessi il più possibile aderente alla specificità del caso e governata da una propria autosufficienza”.

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