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Vaccini obbligatori: il decreto è legge

Legge vaccini obbligatori: riprendiamo il discorso.

Ci eravamo lasciati – clicca qui per il precedente post –  quando era stato licenziato dal Governo il decreto legge sui vaccini obbligatori: il provvedimento è stato definitivamente approvato dalla Camera ed ora è legge ( DECRETO-LEGGE 7 giugno 2017, n. 73)

Quali – in sintesi – le novità principali?

1. Obbligo per i minori con un’età compresa tra 0 e 16 anni di sottoporsi alle seguenti vaccinazioni : a)  anti-poliomielitica; b)  anti-difterica; c)  anti-tetanica; d)  anti-epatite B; e)  anti-pertosse; f)  anti-Haemophilus influenzae tipo b; g)  anti-meningococcica B; h)  anti-meningococcica C; i)  anti-morbillo; l)  anti-rosolia; m)  anti-parotite; n)  anti-varicella.

numero vaccini obbligatori
il numero di vaccini obbligatori è superiore a quello previgente

Tali immunizzazioni, oltre ad essere obbligatorie, saranno anche gratuite. Chi avvesse naturalmente contratto una delle predette malattie, sarà esonerato dal relativo vaccino, dietro certificazione del medico curante, attestante il positivo decorso e guarigione.

2. Per i genitori che non osservassero tali obblighi vaccinali, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro settemilacinquecento. Attenzione: gli esercenti la responsabilità genitoriale non incorreranno nella sanzione se, una volta richiamati – a seguito di formale contestazione – da parte dell’asl locale ad adempiere agli obblighi di legge, vi provvederanno in tempo utile, ossia entro i limiti di tempo stabiliti per la valida immunizzazione in base all’età del figlio.

3. al momento dell’iscrizione dei figli, rientranti nel range di età sopra indicato, alla scuola  – sia pubblica o paritaria – i genitori dovranno allegare ai dirigenti scolastici idonea documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione nei termini di legge. Per l’anno scolastico 2017/2018, la documentazione deve essere presentata entro il 10 settembre 2017. Tale documentazione potrà essere sostituita da autocertificazione rilasciata dai genitori, attestante l’adempimento. Tuttavia, la sostituzione non sarà a tempo indeterminato, in quanto la documentazione dovrà comunque essere rilasciata entro il 10 luglio dell’anno successivo.

4. Molto importante:  Per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione costituisce requisito di accesso.

vaccini obbligatori scuola infanzia
Vaccini obbligatori: requisito per l’accesso alla scuola per l’infanzia

Per gli altri gradi di istruzione, la presentazione della documentazione non costituisce requisito di accesso alla scuola o agli esami, ma darà luogo alla procedura di contestazione/sanzione di cui abbiamo accennato al punto 2. 5. Non v’è un esplicito riferimento o menzione alla sospensione della responsabilità genitoriale – la vecchia patria potestà – in capo ai genitori inadempienti, ma semplicemente la previsione della segnalazione al Tribunale dei Minorenni per “i provvedimenti di competenza”. Il testo della legga pubblicato in Gazzetta ufficiale clicca qui 

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