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Detrazione Iva per attività esente: chi svolge un’attività esente da IVA, non può esercitare il diritto alla detrazione della stessa.

 

 

Detrazione Iva per attività esente: esclusa la possibilità di rimborsi.

 

 

La Corte di Cassazione, con l’ ordinanza n. 16443 2019,  ha recentemente affrontato il caso di un contribuente esercente attività medica che aveva presentato istanza di rimborso avente ad oggetto l’IVA corrisposta sugli acquisti di beni strumentali a prestazioni sanitarie con finalità di cura alla persona: prestazioni, queste ultime, che ricadono nel regime di esenzione dell’imposta.

 

A fronte del rigetto dell’Amministrazione finanziaria il contribuente ricorreva in giudizio, ma i giudici, di primo e secondo grado, respingevano il ricorso.

 

Il medico ricorreva quindi in Cassazione, sostenendo che dovrebbero essere esenti da IVA tutti gli acquisti di beni effettuati da un soggetto che pone in essere operazioni esenti, con conseguente obbligo di rimborsargli l’imposta eventualmente addebitatagli.

 

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La Corte ha però rigettato il ricorso, affermando la conformità con il diritto dell’Unione europea della normativa che nega il diritto alla detrazione dell’IVA assolta per l’acquisto di beni afferenti operazioni esenti.

 

La Corte Europea, infatti, ha affermato che il diritto alla detrazione dell’IVA riguarda soltanto i beni ed i servizi che vengono utilizzati ai fini delle operazioni del soggetto passivo assoggettate ad imposizione.

 

Per la Cassazione la previsione di esenzione si riferisce alla fase della rivendita dei beni che sono stati utilizzati per l’esercizio di attività esenti da IVA e non alla fase di acquisto di tali beni da parte del soggetto che pone in essere le operazioni esenti.

 

In sostanza, il meccanismo di esenzione trova applicazione a favore di coloro che – non avendo potuto detrarre l’IVA corrisposta al momento dell’acquisto del bene in ragione di specifiche ragioni di indetraibilità – successivamente decidono di rivendere a terzi detto bene.

 

 

 

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