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Gli enti del terzo settore

Ultimamente si sente tanto parlare di terzo settore: ma quali sono gli enti che rientrano in tale categoria?
A dare una definizione giuridica ci pensa ora il cosiddetto Codice del Terzo settore, pubblicato il 2 agosto 2017, che all’art. 4 precisa che “sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”.
L’art. 4 contiene anche una definizione negativa nel senso che prevede espressamente che “non sono enti del Terzo settore” le amministrazioni pubbliche, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro.
Il successivo articolo 5 stabilisce poi che “gli enti del Terzo settore esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L’articolo precisa che si considerano di interesse generale le attività aventi ad oggetto: i servizi socio sanitari, la formazione, l’accoglienza umanitaria, la cooperazione allo sviluppo, la ricerca scientifica, l’organizzazione di attività culturali, la gestione di attività sportive dilettantistiche.
Le associazioni e le fondazioni del terzo settore possono acquistare la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.
Sarà il notaio, come prevede l’articolo 20 del Codice, che verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente, ed in particolare dalle disposizioni del presente Codice con riferimento alla sua natura di ente del Terzo settore, a depositare l’atto costitutivo presso il competente ufficio del registro unico nazionale.

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