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Principio rotazione appalti nelle procedure sotto soglia

Principio rotazione appalti: coinvolge anche i precedenti aggiudicatari.

Il Tribunale amministrativo per la regione Campania – Salerno, con la sentenza n. 926 del 16 maggio 2017– ha statuito che il principio di rotazione appalti esclude non solo l‘affidatario uscente, ma anche i precedenti aggiudicatari, privilegiando gli operatori del settore che non abbiano mai svolto l’appalto.
Nel caso preso in esame dal giudice campano, un Comune aveva avviato una procedura selettiva per il conferimento dell’incarico di progettazione e pianificazione della fase strutturale ed operativa del Piano Urbanistico Comunale (PUC).
Il Comune, dopo aver individuato sei professionisti meritevoli di essere invitati alla selezione, ha ritenuto di non procedere alla valutazione dell’offerta presentata da uno dei sei concorrenti, peraltro disponendo la relativa esclusione.

rotazione appalti
appalti: il principio di rotazione vale anche per gli aggiudicatari precedenti

E ciò per assicurare il principio di rotazione degli operatori economici, nel mutato scenario normativo e di prassi ora applicabile, in particolare, agli affidamenti sotto soglia europea.
Il concorrente escluso, infatti, era stato, in passato, affidatario di prestazioni analoghe da parte del Comune.
Il provvedimento di esclusione è stato tempestivamente impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale: ma il giudice ha dato ragione al Comune.
Il principio di rotazione, osserva il TAR Campania, assume particolare rilievo nelle procedure sotto soglia, in quanto “la rotazione, che nei contratti sotto soglia è la regola e non l’eccezione, si configura come strumento idoneo a perseguire l’effettività del principio di concorrenza
Così pure, si sottolinea in giurisprudenza (TAR Puglia – Lecce, Sez. II, sentenza n. 1906 del 15 dicembre 2016) che “non può configurarsi alcun obbligo per la Stazione appaltante di invitare il gestore uscente, ma una mera facoltà, di cui, proprio per il principio di massima partecipazione e ,in caso di esercizio effettivo, la stessa P.A. deve dare motivato conto all’esterno

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