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Tag: affidamento figli

Se i genitori litigano possono perdere l’affidamento dei figli?

Se i genitori litigano possono perdere l’affidamento dei figli?

“Se il padre e la madre si litigano un uovo, il bambino non avrà mai una gallina.”
PROVERBIO AFRICANO

Ci siamo passati tutti e tutti ricordiamo le sensazioni spiacevoli provate nell’assistere a qualche litigio tra mamma e papà.

Le discussioni, tuttavia, fanno parte del matrimonio e di qualsiasi forma di convivenza.

San Girolamo affermava: chi vive senza discussioni è uno scapolo.

Oggi ci soffermiamo al caso in cui le discussioni, i litigi, vadano oltre la soglia delle normali dinamiche di vita familiare, ma sfocino in situazioni di aperto conflitto, con manifestazioni violente, tanto verbali financo fisiche.

Come si è avuto modo di accennare in un precedente articolo litigare davanti ai figli può costituire reato. In particolare, in casi di cd “violenza assistita”, nei quali i figli appunto assistono ad episodi ripetuti di aggressività fisica e psicologica, con condotte vessatorie e continui litigi, minacce e danneggiamenti tra genitori, la Corte di Cassazione ha statuito si ricorra nella fattispecie di maltrattamenti, severamente punita dall’art. 572 del codice penale, essendo pacifico che i maltrattamenti possano essere effettuati anche tramite un coinvolgimento indiretto, passivo, della prole alla conflittualità esacerbata dei genitori.

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Se i genitori litigano possono perdere l’affidamento dei figli?

L’asprezza dei rapporti tra genitori può, anche, avere significativi riflessi nell’ambito dell’affidamento dei figli.

Di regola, la giurisprudenza ritiene che la conflittualità esistente tra due coniugi non precluda il ricorso al regime preferenziale dell’affidamento condiviso, che risulta il più idoneo a riequilibrare il rispettivo ruolo genitoriale nell’interesse della prole.

Ciò, purchè si rimanga nei limiti di una dialettica che non intacchi la serenità e la possibilità di sviluppo psicofisico equilibrato del figlio minore.

In tal caso, a fronte dell’estrema difficoltà ad intraprendere di comune accordo scelte significative per i figli, potrà essere disposto l’affidamento esclusivo in capo ad un solo genitore, quello che appaia più adeguato nel caso concreto con riferimento ai bisogni affettivo-educativi della prole.

Ma c’è di più.

Nelle situazioni più complesse – vedasi ad esempio i casi di totale conflittualità esistente tra i genitori, di tentativi per ciascuno di essi di delegittimare la figura dell’altro, di rifiuto persistente di sottoporsi ad un percorso di mediazione, di sofferenza ingenerata nel minore – ove entrambi i genitori si rivelino palesemente immaturi ed incapaci di elaborare il fallimento del proprio progetto di coppia e dunque di rapportarsi responsabilmente alla genitorialità, il giudice potrà disporre l’affidamento dei figli ai servizi sociali.

Questi ultimi prenderanno le decisioni più importanti per i minori e vigileranno sulla frequenza dei figli con i genitori, segnalando eventuali rigurgiti di asperità al Tribunale, affinchè eventualmente restringa i regime di visita o disponga le misure che si renderanno di volta in volta necessarie.

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Se i genitori litigano possono perdere l’affidamento dei figli

Recentissime pronunce, tuttavia, vedasi ad es. tribunale di Milano 27 gennaio 2021, sono andate ben oltre, statuendo addirittura la perdita (decadenza) o l’affievolimento della responsabilità genitoriale.

Tale drastica misura, contemplata dall’art. 330 cc, può essere adottata nel caso in cui il genitore violi o trascuri i doveri ad essa inerenti o abusi dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.

In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratti o abusi del minore.

L’effetto della pronuncia è dirompente, giacchè determina la privazione di qualsivoglia potere decisionale del genitore verso la prole, a cui, gioco forza, dovrà essere nominato un tutore che ne curi gli interessi, avendo cura della persona, prendendo le determinazioni del caso (vedasi ad esempio scelte sanitarie, scolastiche ..) e amministri i beni: art 357 cc  

Nel caso posto all’esame della recente pronuncia del Tribunale meneghino, era in atto tra i coniugi una conflittualità asperrima, che sfociava nell’impossibilità di preservare le figlie dal conflitto, ormai troppo esacerbato, con un rischio di grave pregiudizio per le minori.

Il Tribunale disponeva, dapprima, l’affidamento ai servizi sociali e la collocazione dei minori presso la madre, statuendo anche il regime di visite col padre.

Le relazioni dei servizi, tuttavia, evidenziavano l’ulteriore acuirsi del disagio familiare, con costante attività di svilimento della figura dell’un genitore verso l’altro e determinava, nell’esasperazione, l’impossibilità di elementari decisioni nell’interesse della prole.

I percorsi di mediazione familiare e di supporto genitoriale intrapresi, si erano rivelati “terreno di recriminazioni reciproche” e di ingravescenza della conflittualità in atto, tanto da dover essere sospesi.

Inevitabile, conseguentemente, la decisione di affievolimento della responsabilità genitori per i coniugi in lotta, con limitazione attinente alle decisioni di maggior interesse per la prole e relative all’istruzione, all’educazione e alla salute e alla residenza delle minori.

Tali scelte, sentiti i genitori, sarebbero spettate all’ente affidatario delle figlie, in questo caso il comune, e gli eventuali relativi oneri economici sarebbero gravati a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.

Significativo l’auspico conclusivo del Tribunale: che, una volta terminato il procedimento giudiziale, i genitori ripongano finalmente da parte il conflitto coniugale e si mettano seriamente in discussione come genitori, facendosi aiutare e supportare, proseguendo/avviando seriamente un percorso di supporto alla genitorialità e interventi di supporto psicologico in una concreta e reale consapevolezza circa la nocività delle loro dinamiche disfunzionali, partendo dalle proprie criticità e fragilità e non già da quelle dell’altro genitore, assumendo finalmente un ruolo genitoriale più maturo e responsabile nei confronti delle figlie, venendo incontro alle loro istanze e comprendendo le loro richieste e i bisogni effettivi”.

Pena “ulteriori limitazioni della responsabilità genitoriale e/o necessità di dover disporre un collocamento anche eterofamiliare”.

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