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Tag: casa di riposo

Consenso al vaccino ospite casa di riposo: chi lo presta se non vi è capacità del diretto interessato?

Consenso al vaccino ospite casa di riposo: a fronte dell’attuale emergenza pandemica vi è un decreto ad hoc.

Si ringrazia la collega, Stefania Cerasoli, per il prezioso contributo.

Come noto, nel nostro ordinamento il diritto di decidere a quali trattamenti sanitari sottoporsi è tutelato a livello costituzionale (cfr. artt. 13 e 32) e internazionale (cfr. Convenzione di Oviedo del 1997) e con apposita legge (n 219/2017).

Non solo.

Il paziente ha il diritto di ricevere una specifica informazione sul trattamento medico a cui deve sottoporsi in modo da poter esprimere un consenso, o un dissenso, consapevole.

Come si pongono questi principi nell’ambito delle case di riposo dove, troppo, spesso, sono ricoverate persone non in grado di esprimere una volontà consapevole?

 

 

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Si tratta di un problema di estrema attualità.

Mi riferisco, infatti, alla somministrazione dei vaccini, trattamenti sanitari a tutti gli effetti, relativamente agli ospiti delle case di riposo spesso soggetti incapaci di esprimere una volontà libera e consapevole.

In tale scenario si colloca il Decreto Legge n. 1 del 05.01.2021 che, per l’attuazione del piano di somministrazione del vaccino contro il contagio da COVID-19, individua specifiche procedure per l’espressione del consenso alla somministrazione del trattamento, proprio per gli ospiti di residenze sanitarie assistite (o altre strutture analoghe).

L’Art. 5 del Decreto Legge n. 1 del 05.01.2021, ponendosi in continuità con la disciplina sul testamento biologico , viene ad assegnare un ruolo pressoché chiave ai direttori sanitari e ai responsabili medici delle Rsa.

Più precisamente, il citato articolo prevede che le persone incapaci ricoverate presso strutture sanitarie assistite esprimano il consenso al trattamento sanitario per le vaccinazioni anti Covid tramite il loro rappresentante legale (tutore, curatore, amministratore di sostegno o fiduciario di cui all’articolo 4 Legge n. 219/2017).

Nel caso in cui il soggetto si trovi in una situazione d’incapacità naturale e sia privo di un rappresentante legale , il direttore sanitario o, in difetto, il responsabile medico della residenza, “ne assume la funzione di amministratore di sostegno, al solo fine della prestazione del consenso”.

Analoga procedura è prevista nel caso in cui il rappresentante legale esista ma risulti irreperibile per almeno 48 ore.

 

licenziamento rifiuto vaccino
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Si precisa, inoltre, che i soggetti incaricati di esprimere il consenso alla vaccinazione debbano, in ogni caso, sentire il parere del “coniuge, della persona parte di unione civile o convivente o, in mancanza, del parente più prossimo entro il terzo grado dell’incapace”.

Qualora questi soggetti acconsentano, il medico provvederà ad inviare una comunicazione al dipartimento di prevenzione sanitaria competente per territorio.

In ogni caso, il consenso non potrà essere espresso in difformità dalla volontà dell’interessato o, se lui non è in grado, dei parenti indicati. In quest’ultimo caso, il medico potrà richiedere, con ricorso al giudice tutelare, l’autorizzazione a fare comunque la vaccinazione.

Qualora non sia possibile procedere per mancanza di disposizioni di volontà dell’interessato, anticipate o attuali, o per irreperibilità o indisponibilità dei parenti, il consenso dato dal medico-amministratore di sostegno deve essere comunicato immediatamente al giudice tutelare che, nelle 48 ore successive, dovrò procedere alla sua convalida.

Si precisa che, qualora la convalida venga negata, il consenso sarà privo di effetti.

Nel caso in cui, invece, non pervenga alcuna comunicazione, il silenzio del giudice tutelare nelle successive 48 ore sarà da considerare un assenso alla vaccinazione.

È evidente a tutti la necessità di regole snelle dato l’alto numero di ospiti presenti nelle RSA e dall’estrema comorbilità che caratterizza gli ospiti stessi (si veda a tale proposito l’interessante studio posto in essere dall’Istituto Superiore di Sanità in merito ).

A parere di chi scrive, però, il decreto in esame non ha raggiunto l’obiettivo sperato venendo, invece, a creare appesantimenti e complicazioni.

Che senso ha, ad esempio, imporre all’amministratore di sostegno di sentire i famigliari quando, normalmente lo stesso amministratore di sostegno può prestare il consenso informato senza necessità di confrontarsi con i familiari del beneficiario?

Prima di concludere si segnala il documento redatto dall’VIII Sezione del Tribunale di Milano che, sempre nell’ottica di semplificare, per quanto possibile, il lavoro degli operatori sanitari, dei rappresentanti legali delle persone incapaci impegnati nell’applicazione delle nuove disposizioni, individua dieci situazioni tipo e la relativa disciplina.

 

 

Per una consulenza da parte degli Avvocati Berto in materia di

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