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Veneto condono per abusi edilizi “mini” realizzati prima del 1977

Veneto  condono per abusi edilizi   “mini” realizzati prima del 1977

 

 

Capita di frequente che, al momento della vendita di un immobile, si scoprano delle difformità tra il progetto autorizzato e quanto effettivamente realizzato.

Difformità che poi ritardano o impediscono il rogito notarile.

E’ per questo che la Regione Veneto, con la LR 50 del 23 dicembre 2019, ha introdotto una sorta di condono, riferito però agli abusi più lievi.

 

comunicazione inizio lavori in sanatoria

 

Recita infatti l’articolo 2 della LR 50 che i benefici si applicano soltanto alle opere edilizie che:

 

a)   comportino un aumento fino a un quinto del volume dell’edificio e comunque in misura non superiore a 90 metri cubi;


b)   comportino un aumento fino a un quinto della superficie dell’edificio e comunque in misura non superiore a 30 metri quadrati;


c)   comportino un diverso utilizzo dei vani, ferma restando la destinazione d’uso consentita per l’edificio;


d)   comportino modifiche non sostanziali della localizzazione dell’edificio sull’area di pertinenza, rispetto a quella indicata nel progetto approvato, purché non in violazione delle normative in tema di distanze tra fabbricati, dai confini e dalle strade;


e)   non rilevino in termini di superfici o volume e non siano modificative della struttura e dell’aspetto complessivo dell’edificio.

 

Il mini condono non si applica a tutte le opere edilizie, ma soltanto a quelle che sono provviste di titolo edilizio abilitativo o di certificato di abitabilità od agibilità, eseguite in parziale difformità dai titoli edilizi rilasciati o dai progetti approvati prima dell’entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

 

La legge pertanto non si applica agli immobili totalmente abusivi, cioè a quelli realizzati senza alcun titolo edilizio, ma soltanto a quelli realizzati in difformità.

 

Veneto condono per abusi edilizi di modesta entità anteriori al 1977

 

Cosa si deve fare per richiedere il condono

 

Ci si deve rivolgere ad un tecnico che predisponga una SCIA da presentare in Comune e si deve versare una sanzione, i cui importi sono previsti sempre dall’art. 2.

In particolare, si devono pagare:

a)   70 euro al metro cubo per aumento di volumi di cui alla lettera a);
b)   210 euro al metro quadrato per aumento delle superfici di cui alla lettera b);
c)   500 euro a vano nel caso di cui alla lettera c);
d)   1.000 euro per le modifiche di cui alla lettera d);
e)   750 euro per le opere di cui alla lettera e).

 

 

 

 

Per una consulenza da parte degli Avvocati Berto in materia di

Veneto condono per abusi edilizi “mini” realizzati prima del 1977

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