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Fascicolo del fabbricato obbligatorio: il disegno di legge al vaglio del senato

Disegno di legge sul fascicolo del fabbricato obbligatorio.

fascicolo obbligatorio
A seguito dei recenti eventi sismici il fascicolo del fabbricato sarà obbligatorio

Nell’ultimo periodo, anche a causa degli eventi sismici che hanno colpito diverse aree della nostra Penisola, si è parlato molto di fascicolo del fabbricato che dovrebbe essere una sorta di “carta d’identità” degli edifici in cui vengono riportate le caratteristiche salienti di ogni immobile: geologiche, urbanistiche, strutturali e manutentive.

Il fascicolo, quindi, grazie a queste informazioni, dovrebbe aiutare a conoscere le condizioni degli edifici e a prevedere il comportamento in caso di calamità naturali.

Proprio in questi giorni è approvato in Senato un nuovo disegno di legge che stabilisce novità a proposito del fascicolo: il documento sarà redatto da un professionista e sarà obbligatorio per ogni immobile di proprietà privata presente nel territorio italiano.

Il disegno di legge impegna le Regioni, entro il 31 dicembre 2017, ad adottare misure finalizzate a rendere obbligatoria l’istituzione del fascicolo del fabbricato e a stabilire che l’aggiornamento del fascicolo avvenga con una cadenza non superiore a tre anni.

Il fascicolo del fabbricato dovrà contenere tutte le informazioni attinenti alla costruzione dell’edificio e alle sue pertinenze, registrare le eventuali modifiche apportate al progetto originario e ogni forma di lavoro eseguito.

Dovrà inoltre contenere tassativamente: a) la localizzazione del bene immobile; b) la tipologia delle fondazioni, delle elevazioni e della struttura portante; c) le planimetrie e i grafici o, in loro assenza, un rilievo geometrico, che descrivono le caratteristiche, incluse quelle volumetriche o dimensionali, dell’immobile al momento della predisposizione del fascicolo, evidenziando le eventuali modifiche strutturali intervenute; d) l’epoca di costruzione, il sistema e i materiali utilizzati; e) la situazione catastale storica e corrente; f) le pertinenze edilizie prive di autonoma destinazione; g) le segnalazioni al proprietario e alle amministrazioni di eventuali elementi di criticità statica, sismica o geologica, nonché delle carenze documentali essenziali alla valutazione della sicurezza; h) la rilevazione della eventuale presenza di fessurazioni o lesioni; i) le caratteristiche geologiche del suolo e del sottosuolo.

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