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Mentire al partner dicendo di essere divorziato è reato di sostituzione di persona

 

Le conseguenze della condotta consistente nel mentire al partner dicendo di essere divorziato.

 


I mariti sono ottimi amanti, soprattutto quando tradiscono le mogli.
Marilyn Monroe

 

 

Partiamo da una premessa: non condividiamo assolutamente il paradigma della meravigliosa Marilyn, ma…


… ma effettivamente un quid pluris rispetto alla media lo doveva pur avere il malcapitato protagonista del caso giudiziario che oggi ci occupa.


Non parliamo di promesse da marinaio, del tipo “vedrai, mollerò mia moglie e poi ci sposeremo”.

No.


Ci riferiamo a dichiarazioni con cui si rassicura il nuovo amante, chiamiamolo partner per bon ton, sul fatto di essere divorziati, di non aver più niente a che fare con la (ex) moglie, che, anzi, si sarebbe proceduto quanto prima a chiedere addirittura la nullità del matrimonio innanzi alla Sacra Rota.


Mettiamoci, pure, che nel frattempo l’asserente (ex) marito abbia avuto anche un figlio dalla nuova compagna e che le abbia promesso nozze a breve termine, legittimando l’inizio dei relativi preparativi.

 

 

Purtroppo, a fronte dell’esitare del compagno, la donna ed i familiari scoprivano, a seguito di accurate indagini, che non solo questi abbia mentito sul fatto di essere divorziato, ma anche che non era nemmeno separato e che, ciliegina, addirittura aspettava un figlio dalla moglie.


Apriti cielo.


Della questione è stata prontamente investita la magistratura che, di primo acchito, procedeva per il reato di tentata bigamia. (art. 556 cp, da uno a cinque anni di reclusione, mica bruscolini )


Instauratosi il processo penale, si addiveniva ad una sentenza di condanna. Non già per il reato contestato, quanto per quello di sostituzione di persona, previsto e punito dall’art. 494 cp  


Decisione appellata e poi oggetto della pronuncia della Corte di Cassazione.


Cosa hanno stabilito gli ermellini?


In primis, rispetto alla doglianza dell’imputato di essere stato tratto a giudizio per un reato e di essere stato condannato per un altro, la Suprema Corte ha sottolineato che i fatti attribuiti al prevenuto siano i medesimi, ma che sia semplicemente e legittimamente stata modificata la qualificazione giuridica, senza ampliarne la portata.


Nel merito è stata confermata pienamente la ricorrenza del reato di sostituzione di persona in luogo di quello di tentata bigamia.

 

mentire al partner dicendo di essere divorziato: è reato di sostituzione di persona


Quest’ultima sarebbe stata configurabile se l’asserito ex marito avesse avuto serie intenzioni di convolare a nuove nozze mentre era ancora legato da vincolo coniugale. Circostanza giammai rientrata nell’orbita della volontà dell’imputato.


In realtà il signore aveva inteso illudere la nuova compagna, millantando una libera condizione in cui non si trovava ed addirittura partecipando a corsi prematrimoniali e preparativi per le nozze alle quali aveva manifestato il proprio pieno consenso, concordandone la data.


Ebbene, l’art. 494 cp punisce la condotta di chi “al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona , o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici”.


Per la Corte di Cassazione “la condizione di uomo libero o sposato o divorziato o non più legato da un matrimonio religioso annullato dalla Sacra Rota rappresenta certamente uno status dell’individuo, a cui, fra l’altro, la legge attribuisce effetti giuridici (senza volere, con ciò, confondere i termini della norma, in quanto, ai fini di integrazione del reato, ha rilevanza l’attribuzione di un falso stato tout court mentre è soltanto in relazione alla falsa qualità che viene richiesto l’ulteriore requisito per cui deve trattarsi di una qualità cui la legge attribuisce effetti giuridici)”.


Maggiore attenzione rivestiva la questione attinente al “vantaggio” che la legge impone come scopo al soggetto che ponga in essere la sostituzione di persona, circostanza negata come sussistente dalla difesa dell’imputato.


La Corte ha disatteso tale contestazione: la nozione di vantaggio implica “un miglioramento che non necessariamente deve essere quantificabile in termini economici ma, in senso lato, deve corrispondere ad un mutamento esistenziale percepito come positivo dall’agente o ad un accrescimento delle opportunità… Non si vede per quale motivo possa essere escluso dalla nozione di vantaggio, in questi termini delineata, l’avere instaurato o comunque mantenuto, per un apprezzabile lasso di tempo, una relazione affettiva e di convivenza. ”, con lo scopo di continuare la relazione sentimentale con la nuova compagna.

 

La Sentenza: Corte di Cassazione Penale n. 34800/2016

 

 

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