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Divorzio: prima si sfamano i figli, poi si pagano i debiti

Assegno di mantenimento…

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L’assegno di mantenimento…I figli vengono prima di tutto

Nel nostro ordinamento la legge sanziona come reato la condotta di chiunque faccia mancare i mezzi di sostentamento al coniuge o ai figli non autosufficienti.
Alla stessa stregua è punito il “coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento” divorzile e della somma dovuta a titolo di contributo al mantenimento dei figli, con pene che di regola comportano  la reclusione fino a un anno e/o  la multa da euro 103 a euro 1.032.

Nel primo caso, per integrare il reato è necessario che il coniuge faccia mancare i mezzi di sostentamento ai propri familiari, per cui un adempimento soltanto parziale dei propri obblighi non integrerebbe necessariamente tale fattispecie qualora non comportasse, appunto, l’assenza di mezzi di sussistenza delle persone offese.
Al contrario, la condotta di cui sopra potrebbe integrare il secondo reato, relativo all’omessa corresponsione della somma stabilita dal giudice dell’assegno di mantenimento del coniuge o dei figli, a seguito di divorzio, purchè sia consistente nella volontà di sottrarsi agli obblighi imposti giudizialmente.

Nel caso preso all’esame da una recentissima pronuncia della Cassazione, il marito tenuto al versamento, condannato per aver versato solo quota parte del dovuto per il mantenimento dei figli, aveva impugnato le pronunce di merito che lo avevano ritenuto responsabile del reato, perchè, a suo dire, egli sarebbe stato nell’impossibilità di far fronte all’esecuzione del provvedimento divorzile, in quanto tenuto a corrispondere altri importi ad istituti di credito con i quali aveva recentemente contratto un mutuo, che gli avrebbero sottratto la disponibilità economica necessaria per adempiere ai propri obblighi familiari come il versamento dell’assegno di mantenimento.
La Cassazione ha respinto tale difesa, argomentando come la condizione di impossibilità economica dell’obbligato, “può assumere rilievo ai fini di escludere l’antigiuridicità della condotta, soltanto se essa … consista in una situazione incolpevole di indisponibilità di introiti”, fattispecie che non sussiste “allorquando l’inadempimento degli obblighi imposti verso i figli sia frutto della scelta di soddisfare pretese creditorie diverse, nel caso il pagamento del mutuo“.

In buona sostanza: i figli vengono prima di tutto, anche delle (legittime) pretese di altri creditori.
La sentenza: Cass. Pen.51625/16

 

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