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Mantenimento dei figli maggiorenni: una volta venuto meno, l’obbligo non può ripristinarsi

Una volta acquisita l’autosufficienza economica, viene meno l’obbligo al mantenimento dei figli maggiorenni, anche nel caso in cui perdano il lavoro.

Sul mantenimento dei figli maggiorenni ci siamo ripetutamente soffermati – link 1 –  link 2 .

Un interessante provvedimento del Tribunale di Roma – decreto 21 luglio 2017 – ci spinge a soffermarci su un aspetto quanto mai attuale, in un’epoca segnata dalla crisi come quella attuale: se bisogna mantenere i figli fino a quando abbiano acquisito l’autosufficienza economica, nel caso in cui perdano il lavoro, risorgerà l’obbligo precedente a provvedervi oppure si dovranno arrangiare? La risposta è negativa.

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Una volta divenuti autosufficienti, i figli non potranno chiedere alcuna contribuzione, nemmeno in caso di perdita del lavoro

I genitori non saranno tenuti nuovamente a contribuire al mantenimento dei figli: questi ultimi, una volta affrancati, per mezzo di un lavoro che concretamente abbia dato loro autonomia, dovranno cavarsela con le proprie gambe e non saranno più legittimati a richiedere l’intervento degli ascendenti, nemmeno nel caso in cui si trovassero a fronteggiare una crisi lavorativa, financo la perdita dell’occupazione.

Tale determinazione è frutto di un equo contemperamento tra le esigenze dei figli – tutelati fino al momento in cui spiccano il volo – e dei genitori, che non dovranno essere obbligati a far fronte per sempre alle vicissitudini della prole, divenuta ormai grande abbastanza per cavarsela autonomamente.

Una precisazione è d’obbligo: nel caso in cui venisse meno l’autosufficienza economica, permarrà sempre e comunque il più contenuto diritto agli alimenti, nelle ipotesi in cui i figli si trovassero in stato di bisogno.

Tale diritto trova fonte nella previsione disciplinata dagli art. 433 e seguenti cc, che riconosce tale beneficio a chi versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, in una misura proporzionale al bisogno di chi ne faccia domanda ed alle condizioni economiche di chi deve somministrare la contribuzione, ma contenuta a quanto sia strettamente necessario per la vita dell’alimentando, tenuto conto della sua posizione sociale.

La ratio è assicurare ad un soggetto divenuto bisognoso la minima tutela per far fronte alle elementari esigenze di vita, nell’ipotesi di incapacità consolidata a farvi fronte.

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Il diritto agli alimenti è quanto strettamente necessario per vivere e si riferisce ad uno stato di bisogno, legato all’incapacità di provvedere al proprio manentimento

Un diritto che, per inciso, può spettare ai figli nei confronti dei genitori, ma anche ai genitori verso i figli, nel caso in cui siano gli ascendenti i soggetti divenuti indigenti e necessitevoli di aiuto economico.

Per una consulenza in materia di obbligo al mantenimento dei figli maggiorenni, clicca qui.

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