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Separazione: riduzione assegno di mantenimento se nasce un nuovo figlio

Riduzione assegno di mantenimento:  se nasce un nuovo figlio le condizioni possono essere riviste.

Le condizioni che discipleranno la separazione debbono essere attentamente valutate dai coniugi, poichè non potranno essere in seguito modificate a causa di ripensamenti o perchè valutate sconvenienti o svantaggiose.

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Quando è posibile la riduzione assegno di mantenimento se nasce un nuovo figlio?

L’unica possibilità di riduzione assegno di mantenimento è data da una eventuale e sopravvenuta mutazione delle condizioni patrimoniali dei coniugi rispetto a quelle tenute in considerazione al momento della separazione, con effetti sia riguardo ai provvedimenti inerenti il mantenimento e l’affidamento della prole, sia relativamente al mantenimento del coniuge.

I “giustificati motivi” che presiedono la possibilità di riduzione assegno di mantenimeneto non possono ovviamente essere rinvenuti in scelte discrezionali ed unilaterali dei coniugi, (ad esempio scegliere di abbandonare il lavoro, stipulare un contratto di locazione maggiormente oneroso rispetto al precedente, intraprendere una nuova e dispendiosa attività) assunte nella consapevolezza dei propri obblighi derivanti dalla separazione ed in dispregio delle conseguenze che avrebbero comportato.

Ora, una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione si è fermata a riflettere sull’ipotesi in cui sopravvenga un nuovo figlio da altra relazione, successiva alla separazione.
Il marito, tenuto a corrispondere alla moglie un assegno di mantenimento, nonchè a contribuire a quello del figlio nato dalla relazione coniugale, intrapresa una nuova storia d’amore, diviene padre di un altro bambino: è legittimato a chiedere una revisione delle condizioni di separazione, alla luce delle maggiori spese che dovrà affrontare per la nascita del nuovo figlio?
Per i Giudice ermellini tale circostanza,  “pur non determinando automaticamente una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati dalla precedente unione, deve essere valutata dal giudice come circostanza sopravvenuta che può portare alla modifica delle condizioni originariamente stabilite in quanto comporta il sorgere di nuovi obblighi di carattere economico”.

Nella fattispecie si è ritenuto congruo “spalmare” la contribuzione del padre in favore di tutti i figli, con conseguente riduzione dell’assegno dei figli di primo letto.
Non solo.
Per quanto attiene l’obbligo al mantenimento della moglie, la nuova paternità comporterà la possibilità di rivederne l’ammontare o addirittura l’esclusione. Con una precisazione: non si deve pensare che la contribuzione nei confronti del coniuge debba essere “recessiva”, ossia di minor importanza, rispetto a quella dei figli, dovendosi “ anche in tale ipotesi valutarsi l’incidenza della circostanza sopravvenuta per verificare se sia in concreto giustificata la revoca o la modifica delle condizioni già fissate“.
La sentenza: Cass. civ. Sez. I, 13/01/2017, n. 789

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