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Nessuna lista d’attesa per l’assistenza a persona con disabilità

 

 

 

Lista d’attesa assistenza a persone con disabilità: nessuna graduatoria subordinata a vincoli di bilancio.

 

 

 

Ringraziamo la Collega Stefania Cerasoli per il prezioso contributo.

 

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1 del 02.01.2020 ) ha affermato che l’assistenza a persone con disabilità non può essere fatta dipendere né dalle risorse finanziarie disponibili, né dai posti presso le strutture semiresidenziali”.


Tale pronuncia segue la sentenza n. 8254/2011 con la quale la Corte di Cassazione  ha evidenziato che “a nessuno è consentito di anteporre la logica economica alla logica della tutela della salute, né diramare direttive che pongano in secondo piano le esigenze dell’ammalato”.


E ancora la sentenza n. 275/2016  con la quale la Corte Costituzionale ha stabilito che “è la garanzia dei diritti incomprimibili a incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionare la doverosa erogazione”.


La sentenza riguarda un minore con disabilità che, a causa dell’aggravarsi delle proprie condizioni, non era più in grado di frequentare la scuola.


I genitori, quindi, hanno chiesto alla competente azienda sanitaria l’inserimento in un centro diurno, come suggerito del resto dagli specialisti che da tempo seguivano il ragazzo.


L’ULSS rispondeva che non era possibile procedere ad un inserimento a tempo pieno, in quanto non collocato in posizione utile nella graduatoria.


In particolare, secondo l’Azienda sanitaria, suo obbligo era quello di “garantire i livelli essenziali di assistenza socio sanitaria nel rispetto dei vincoli di bilancio assegnati annualmente dalla Regione e dalla Conferenza dei Sindaci”.

 

 

 

lista attesa assistenza disabili

 

 


Nell’attesa dello scorrimento della graduatoria il ragazzo veniva, quindi, inserito in un centro diurno a tempo parziale con spese pagate dalla famiglia e parzialmente rimborsate dall’ULSS con un voucher della Regione Veneto di 700,00 euro mensili.


I genitori presentavano un ricorso al TAR per il Veneto contro il mancato inserimento nel centro diurno, chiedendo altresì il risarcimento dei danni.


A seguito della presentazione del ricorso da parte dei genitori del ragazzo contro il mancato inserimento nel centro diurno,il ragazzo veniva inserito in un centro diurno a tempo pieno nel luglio del 2018.


Se in primo grado il TAR aveva accolto  le ragioni dell’azienda sanitaria sostenendo che anche il diritto alla salute debba essere bilanciato e contemperato con altri beni di rilevanza costituzionale (come in questo caso l’equilibrio del bilancio pubblico), in sede di appello la situazione  è stata stravolta.


Il Consiglio di Stato, infatti, in linea con quanto già affermato con la sentenza n. 842/2016, viene ad affermare l’illegittimità del provvedimento impugnato “poiché l’interessato è stato privato fino a luglio 2018 di quel grado di assistenza socio sanitaria a cui aveva diritto al fine di consentirne un adeguato sviluppo educativo, di socializzazione, di occupazione, di costruzione della sua condizione di autonomia, tenuto conto delle sue gravi condizioni”.

 

 

 lista d'attesa assistenza persona con disabilità
lista d’attesa assistenza persone con disabilità: i livelli essenziali di assistenza non sono subordinati a vincoli di bilancio

 

 


Le norme a tutela delle persone con disabilità, infatti, nell’ambito di un quadro costituzionale che impone alle Istituzioni di favorire lo sviluppo della personalità, risultano essenziali al sostegno delle famiglie e alla sicurezza e al benessere della società nel suo complesso, poiché evitano la solitudine, l’isolamento, nonché i costi che ne derivano, in termini umani ed economici, potenzialmente insostenibili per le famiglie.

L’inserimento e l’integrazione sociale rivestono fondamentale importanza per la società nel suo complesso perché rendono possibili il recupero e la socializzazione.


Il principio dell’equilibrio di bilancio in materia sanitaria non può essere invocato in astratto dall’azienda sanitaria dovendo, invece, essere dimostrato concretamente come impeditivo, nel singolo caso, all’erogazione delle prestazioni e, comunque, nel caso in cui la disabilità dovesse comportare esigenze terapeutiche indifferibili, il nucleo essenziale del diritto alla salute deve essere salvaguardato (Corte costituzionale n. 304 del 15 luglio 1994)”


Nel caso in esame, preme evidenziare, che l’Azienda sanitaria non aveva concretamente dimostrato di non avere risorse disponibili “nel periodo ottobre 2017/luglio 2018 per l’assolvimento dell’obbligo di prestazione nei confronti del disabile né di essersi adoperato in ogni modo per trovarle o reperire ulteriori risorse finanziarie”. 

Secondo il Consiglio di Stato, quindi, una volta individuate le necessità delle persone con disabilità tramite il Piano individualizzato, “l’attuazione del dovere di rendere il servizio comporta l’attivazione dei poteri -doveri di elaborare tempestivamente le proposte relative all’individuazione delle risorse necessarie a coprire il fabbisogno e, comunque, l’attivazione di ogni possibile soluzione organizzativa”.


Per questo il diniego dell’Asl deve ritenersi illegittimo e fondata la domanda di risarcimento del danno derivato “sussistendo i profili di colpa evidenziati nella gestione dei poteri organizzativi per il reperimento delle risorse atte a dare adeguata assistenza al disabile nel periodo ottobre 2017/luglio 2018”.

 

 

 

 

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