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5 cose da sapere su come scrivere un testamento olografico valido

Come scrivere un testamento olografico valido?
Autografia, data e sottoscrizione.
Ecco i tre requisiti imprescindibili per la validità di un testamento olografo (cioè interamente scritto dal de cuius).

Vediamo insieme 5 cose importantissime da sapere su come scrivere un testamento olografico valido.

  1. Non sono richiesti formalismi particolari per quanto riguarda il contenuto delle nostre ultime volontà,
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    nè è necessario che esse debbano essere scritte su un documento particolare.

  2. Il vantaggio assoluto di tale tipo di testamento  è la massima libertà di forme, la possibilità di confezionarlo quando si vuole, anche più volte, e di poterlo custodire senza il minimo intervento di terzi.
  3. Per quanto riguarda la data, è stato ritenuto sufficiente che essa sia idonea a correttamente collocare nell’arco temporale la data della redazione del testamento, cosicchè se sono stati utilizzati termini simili, (es Natale 2016 anzichè 25 dicembre 2016) ma idonei a tale scopo, l’atto sarà perfettamente valido.
    Del pari se vi dovessero essere inesattezze nell’indicazione della data, (es 12.111.2017) dovute a mera disattenzione o ignoranza del de cuius, al giudice sarà concesso di rettificare l’incongruenza, anche mediante altri elementi intrinseci risultanti dalla scheda testamentaria.

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    Quando è valido un testamento olografico?

    Del pari, non è stato ritenuto invalido un testamento privo di data, se non ci fossero elementi che richiedessero di accertare l’esatta collocazione temporale della sua redazione (ad esempio, una sopravvenuta incapacità del testatore, un secondo testamento da raffrontare, la sopravvenienza di figli).

  4. Per quanto riguarda il requisito della autografia, ossia l’intera stesura del testamento a mano del disponente, è stata severamente sancita la nullità dello stesso in ogni ipotesi di intervento del terzo che abbia guidato la mano del testatore, trattandosi di condotta che appare in ogni caso idonea ad alterare la personalità e l’abitualità del gesto scrittorio, costituenti requisiti indispensabili perché possa parlarsi di autografia.
    E’ stato precisato, tuttavia, in primis che ben possono essere allegati documenti redatti da terzi (ad es. planimetrie redatte da geometra) per descrivere meglio gli immobili ereditari, già compiutamente indicati nella scheda testamentaria.
    In secundis, si è considerato che il testamento olografo, alterato da terzi, possa conservare il suo valore allorché l’alterazione non sia tale da impedire l’individuazione dell’originaria genuina volontà che il testatore intese manifestare nella relativa scheda.
  5. Da ultimo, va sottolineato come il testamento debba assolutamente essere sottoscritto dal testatore, in quanto deve essere salvaguardata l’imprescindibile esigenza di avere l’assoluta certezza non solo della  riferibilità dell’atto di ultime volontà al disponente, già assicurata dall’olografia, ma anche dell’inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo nel disporre del suo patrimonio.

Poche formalità, insomma, ma assolutamente rigorose.

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