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Addebito della separazione: il cambio di credo religioso non ne è di per sè motivo

Addebito della separazione per motivi di cambio credo religioso.

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Addebito della separazione per motivi di cambio credo religioso.

Lo dice la legge: “I coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare… A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato”.

Una volta “salpata” la barca della vita matrimoniale, marito e moglie debbono concordare dove e come dirigerla e su entrambi – o meglio, su ognuno di essi – spetta il compito di adoperarsi per il conseguimento degli obiettivi fissati.

Orbene: “panta rei”, tutto scorre. Anche le persone possono cambiare.

Cosa ne è se uno dei coniugi dovesse modificare il proprio credo religioso, nel corso del rapporto matrimoniale?
Senz’altro talora potrebbero nascere sconvolgimenti, modifiche di abitudini, financo il modo di vivere.
Che ne sarà dell’indirizzo di vita concordato al momento delle nozze?

Per i giudici della Cassazione, le differenti scelte religiose intraprese da un consorte costituiscono l’attuazione di diritti inviolabili della persona, tra i quali vi è quello, costituzionalmente garantito, “di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume” (art. 19 Cost.).

Ecco allora che “nonostante l’incidenza sull’armonia della coppia, il mutamento di fede religiosa da parte di uno dei coniugi e la conseguente partecipazione dello stesso alle pratiche collettive del nuovo culto, non possono rappresentare, in quanto tali, ragioni sufficienti a giustificare la pronuncia di addebito della separazione“.
Ciò ovviamente purchè la nuova fede non imponga e si traduca in comportamenti incompatibili con la vita coniugale e con i conseguenti obblighi genitoriali, tali da determinare l’ improseguibilita’ della convivenza o grave pregiudizio per l’interesse della prole.
La sentenza: Cass. civ. Sez. VI – 1, Ord., 19-07-2016, n. 14728

 

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