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Assegno divorzile: la Cassazione svolta

Assegno divorzile: la sentenza della Cassazione

Ne parlano tutti, parliamone anche noi.

Ha avuto vasta eco nei giornali e quotidiani di questi giorni la pronuncia della corte di Cassazione che ha mutato il proprio orientamento in punto di assegno divorzile.
La “rivoluzione” ha riguardato il “se” ed il “quanto” tale emolumento sia dovuto.
L’inquadramento precedente imponeva al Tribunale di valutare, al momento del divorzio, se il coniuge economicamente più debole godesse di “mezzi adeguati” o potesse  comunque procurarseli, imponendo, in difetto di ciò, un contributo economico in suo favore a carico dell’ex.

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Cassazione, cambio di rotta per l’assegno divorzile: dal tenore di vita goduto durante il matrimonio…

Parametro di riferimento utilizzato per determinare la ricorrenza dei presupposti per l’assegno ed il relativo ammontare, risiedeva nel “tenore di vita goduto in costanza di matrimonio“.
Il coniuge a cui corrispondere la contribuzione, in buona sostanza, poteva essere economicamente autosufficiente, avere un lavoro, una casa, un patrimonio: ciò che contava era un confronto tra il prima ed il dopo divorzio. Se il suo stile di vita post scioglimento del matrimonio sarebbe risultato deteriore rispetto a quello mantenuto durante la vita coniugale, avrebbe avuto diritto ad un supporto, di carattere assistenziale, da parte dell’ex (purchè ovviamente costui ne avesse avuto la possibilità economica).
La valutazione del recente intervento giurisprudenziale è questa. Con il divorzio il matrimonio si scioglie. Due persone, prima coniugi, tornano ad essere single e tali devono essere considerate.
E’ errato, pertanto, prendere come riferimento il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, allorquando, per l’appunto il matrimonio non c’è più. Non si possono prendere in considerazioni presupposti che riguardano situazioni diverse.
Non solo. Deve essere valorizzato il principio dell’autoresponsabilità delle persone. Come si è liberi di effettuare le proprie scelte con le nozze (mi sposo o no? chi sposo? con che regime patrimoniale? figli? etc), assumendosi le relative conseguenze, così si deve essere quando si pone fine al matrimonio, facendosi carico di tutto ciò che deriverà da questa scelta.

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..al principio dell’autosufficienza economica.

E’ stato, pertanto, ritenuto che il parametro da prendere a riferimento per concedere o meno l’assegno divorzile fosse l’autosufficienza economica del coniuge richiedente l’assegno.
Riprendendo un principio vigente in ambito del mantenimento dei figli, che impone tale onere in capo ai genitori fino a quando i discendenti siano, per l’appunto, divenuti economicamente autosufficiente, così i giudici ermellini hanno ritenuto sussistere il diritto alla contribuzione in favore del coniuge che da solo non potrebbe andare avanti e che non sarebbe  in grado, per questioni di età, salute o altro di potersi mantenere.
L’assegno, in tali casi, sarà dovuto nei limiti del necessario per campare e non, come era in precedenza, per poter vivere in maniera simile a prima del divorzio.
Il matrimonio, pertanto, non dovrà essere considerato più un’ “assicurazione sulla vita” che garantisce ad un coniuge di poter godere, alle spalle dell’altro, di un “reddito” costante, vita natural durante, ma un percorso, con le sue regole, cessato il quale si recupera la propria identità personale singola e responsabilizzata.
Le considerazioni, sul punto, sono state numerose e di vario tenore.
A sommesso parere di chi scrive, è impossibile cancellare, con un colpo di spugna, un percorso come quello matrimoniale e procedere, in seguito, come nulla fosse stato.
C’è di mezzo una vita coniugale, più o meno lunga, nel corso della quale moglie e marito hanno condiviso eventi, preso decisioni, cresciuto figli, fatto sacrifici assieme.
Tutto in virtù di un unico progetto  (“i coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare” art 147 cc)  ed osservando un preciso obbligo di legge (“collaborazione nell’interesse della famiglia”, art 143 cc).
Non solo.
All’esito del percorso matrimoniale, uno dei coniugi potrebbe godere di una situazione economica significativamente migliore dell’altro – vuoi per l’entità dei beni patrimoniali personali acquisiti durante il matrimonio, vuoi per un lavoro più remunerativo – tralasciando la circostanza che l’ex partner è stato partecipe di molte scelte fatte in quegli ambiti, vivendole di prima persona, e talvolta consentendo al consorte di poter coltivare la propria realizzazione personale, provvedendo ad un maggior apporto in ambito casalingo o seguendo di più i figli. Qualcuno lo doveva pur fare e quel qualcuno è giusto che non se ne vada con le ossa rotte, restando a mani vuote per il suo sacrificio, all’esito del matrimonio, .
Si plaude, pertanto, all’intento della Cassazione di valorizzare la responsabilità degli ex coniugi, criticandosi, dall’altro lato, il poco attento approccio volto a elidere gli ineliminabili effetti di ultra-attività del matrimonio.
La sentenza: Cass. Civ. 11504/2017

 

 

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